Aziende e regioni

Il «garbuglio» del mancato accreditamento istituzionale. Governance e profili di responsabilità civili sul filo

di Ettore Jorio (Università della Calabria)

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24 Esclusivo per Sanità24

In alcune regioni (Calabria, in primis) si registrano, dopo oltre vent'anni anni dall'introduzione degli istituti oggi disciplinati dagli artt. 8 bis-quinques del vigente d.lgs. 502/92, diversi presidi ospedalieri (ma non solo) sprovvisti dell'accreditamento istituzionale. Quella idoneità necessaria (anche ai privati) per esercitare in nome e per conto del Ssn e, quindi, per erogare le relative prestazioni ai cittadini (si veda Sanità24 del 31 agosto 2016). Ciò in quanto gli stessi risultano sprovvisti dei requisiti (strutturali, tecnologici e organizzativi) c.d. ulteriori. Non solo. Qualcuno di essi non possederebbe addirittura quelli minimi, indispensabili per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio, in quanto tali esercenti «abusivi».
Tutto questo è avvenuto a seguito di rinvii e di inopportune regolazioni regionali finalizzate a fare perdurare oltremisura il regime di transitorietà, frequentemente disposto nel peggiore interesse politico locale e a danno delle rispettive collettività, così penalizzate da una consapevole precarietà della condizione erogativa.

Una situazione che rimarrà tale, con tendenza al peggioramento, con l'adeguamento delle strutture, sia pubbliche che private, al D.M. (Salute) 2 aprile 2015 n. 70, che fissa i nuovi standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell'assistenza ospedaliera. Un regolamento che sta facendo impazzire gli erogatori privati alla ricerca di soluzioni per conseguire il necessario adeguamento, senza il quale non sarà possibile finanche concludere con le aziende sanitarie territoriali i necessari contratti di erogazione delle prestazioni relative.
Un tale problema ne genera altri due più complessi, che potrebbero avere delle ricadute davvero spiacevoli sia nei confronti della governance (compresi i Commissari ad acta ove esistenti) del sistema erogativo del livello di assistenza ospedaliera pubblica che nei confronti del cittadino, di frequente danneggiato per essersi ivi reso destinatario di prestazioni maldestre, soprattutto di tipo medico-chirurgico.
Quanto al primo, le ricadute potrebbero incidere direttamente su tutta la filiera dirigenziale, a cominciare dai manager e dai dirigenti preposti ai presidi ospedalieri afferenti sia alle aziende territoriali che alle aziende ospedaliere.
La giurisprudenza è oramai unanime nel ritenere responsabili i rappresentanti legali delle aziende della salute, esteso a tutto il loro seguito dirigenziale, allorquando in esse vengano erogate prestazioni sociosanitarie in assenza dei provvedimenti autorizzatori. Tale è anche quello di accreditamento, ancorché di natura concessoria, atteso che rende idoneo il destinatario all'erogazione delle prestazioni «targate» Ssr . Un fatto grave, dal quale deriverebbero, anche per il solo intervenuto ricovero, responsabilità di natura penale a loro carico.
Il secondo dei problemi riguarda il rapporto assicurativo di responsabilità civile che si erige a garante dei danni prodotti, colpevolmente o dolosamente, ai cittadini dai servizi sanitari regionali. L'assenza dei requisiti, minimi e/o ulteriori, in capo alla struttura ove si è generato l'evento produttivo di danno conseguente a pratiche mediche, esimerebbe l'assicuratore dall'obbligo di risarcirlo in surroga dell'Asl o Ao di riferimento. Ciò in quanto ogni convenzione intervenuta in tal senso verrebbe viziata ab origine, tanto da determinare la nullità del contratto per causa illecita, atteso che l'esercizio dell'attività relativa risulterebbe svolta in siti non all'uopo autorizzati e dunque inidonei ad hoc, tale da far risultare ogni attività sanitaria svolta abusivamente praticata.
Un difetto genetico della causa che consentirebbe un verosimile accoglimento delle eccezioni relazionate ai contratti conclusi, non propriamente in modo legittimo, con chi (l'assicurato) non è dotato dei provvedimenti indispensabili, dati per scontati dall'assicuratore all'atto della definizione contrattuale. Una conclusione naturale, considerato che nelle comuni polizze, viene data per dichiarata quantomeno la conformità dell'esercizio dell'attività alle leggi vigenti regolanti la materia.
A ben vedere, un bel grande problema. Nei cui confronti occorre trovare presto le giuste misure riparatorie, prima di tutte quelle di garantire preventivamente agli individui bisognosi un idoneo luogo e una legittima organizzazione delle cure necessarie.


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