Aziende e regioni

Norme su stabilizzazione personale, la Regione Umbria «resiste» all’impugnativa del Cdm

«In merito alla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale n.10/2016 riguardo le norme sulla spesa per il personale sanitario e alle procedure concorsuali del personale delle aziende sanitarie regionali, la Regione Umbria, sta valutando l'opportunità di costituirsi in giudizio di fronte alla Corte costituzionale per confermare le scelte fatte»: lo afferma l’assessore regionale alla coesione sociale e al welfare, Luca Barberini, a seguito della decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della Regione Umbria n. 10 del 17/08/2016 ‘Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)”, ritenendo alcune norme in essa contenute in contrasto con alcuni principi espressi dall'art. 117 della Costituzione.
«Riteniamo opportuno – sottolinea Barberini – che una pubblica amministrazione efficiente e di qualità abbia tra i propri obiettivi la lotta al precariato e la stabilità e la qualità della vita dei lavoratori. La Regione Umbria non considera giusta la disparità di trattamento tra il personale medico e le figure tecniche che operano all'interno del servizio sanitario regionale, circa la possibilità di partecipare a selezioni riservate per la loro stabilizzazione. Per questo l'abbiamo estesa a tutte le categorie professionali che operano nella sanità pubblica e non solo ai dirigenti medici».

Di seguito il comunicato del Consiglio dei ministri. Legge della Regione Umbria n. 10 del 17/08/2016, “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, in quanto una norma riguardante la spesa per il personale sanitario contrasta con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Un'altra norma, riguardante le procedure concorsuali per l'assunzione del personale delle aziende sanitarie regionali, viola sia l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, sia l'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia di tutela della salute.


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