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Responsabilità professionale: Romano (PI): «Lotta alla medicina difensiva. Obbligo assicurativo per le aziende»

di Lucio Romano, presidente Gruppo per l'Italia, Commissione Igiene e Sanità del Senato

Il disegno di legge di cui sono primo firmatario (AS1614) , vuole porre rimedio a un corto circuito dannoso e particolarmente oneroso: contrattualizzazione del rapporto medico-paziente, aumento delle denunce contro i presunti casi di malasanità, incremento della spesa del Sistema sanitario nazionale, impennarsi dei costi delle polizze assicurative.
In venti anni, infatti, il numero dei sinistri da responsabilità professionale medica si è più che triplicato: da 9.500, nel 1994, si è passati a 31mila nel 2012; nel frattempo si è registrato un aumento delle denunce nei confronti dei singoli medici (oltre 11mila nel 2012) e delle strutture sanitarie (circa 20mila) con un incremento complessivo del 255% rispetto ai dati del 1994. Un incremento "giustificato" dal fatto che i pazienti ritengono che il medico sia o debba essere onnipotente e che quando sbaglia dipenda da negligenza o da inadeguatezza della struttura in cui opera. Di fronte a questa situazione, quali conseguenze? Principalmente il ricorso alla medicina difensiva. Che è quel complesso di pratiche, diagnostiche e terapeutiche, condotte principalmente come possibile garanzia delle responsabilità medico-legali conseguenti alle cure mediche prestate. Il motivo è quello di evitare contenziosi. Ma, ugualmente, il contenzioso non si riduce.

Spreco "difensivo". Va da sé che la medicina difensiva non tutela il paziente; favorisce analisi e ricoveri impropri che gravano sul Ssn; spinge i medici a sottoscrivere delle polizze assicurative, che sono sempre più alte e spesso insostenibili da parte dei medici e delle strutture sanitarie. Il risultato è una spirale pericolosa, in cui le compagnie assicuratrici aumentano le richieste economiche e diminuiscono le garanzie assicurative.
Tutto considerato, la medicina difensiva ha un costo onerosissimo: circa 13 miliardi di euro/anno, più o meno il 10% della spesa sanitaria (Dossier Ania, 2014). È ovvio che nessun Paese può permettersi un dispendio così grande e così inutile. Il mio disegno di legge si prefigge anche lo scopo di ridurlo. Ma in ogni caso, è quanto mai necessario cambiare registro: dobbiamo favorire una maggiore serenità nell'attività assistenziale e qualità complessiva del Ssn, proponendo un cambiamento di registro nella relazione medico - paziente: oggi il rapporto medico paziente, frequentemente, non si caratterizza per un'alleanza di cura con il paziente, è piuttosto un rapporto contrattualizzato, un contratto basato su un consenso informato ma condiviso solo ex post in ragione del risultato ottenuto. E lá dove non c'è un'alleanza di cura e prevale la dimensione contrattualizzata è evidente che aumenta la litigiosità, aumentano le rivendicazioni e, in maniera esponenziale, i comportamenti nell'ottica della medicina difensiva.

Una struttura per il clinical risk. Il ddl invece vuole favorire l'alleanza di cura, l'informazione e la formazione degli operatori sanitari Secondo il mio disegno di legge ogni struttura, pubblica o privata accreditata, deve dotarsi - pena la decadenza dall'accreditamento - di un organismo interno e autorevole per prevenire e gestire il rischio clinico. Tale organismo deve, fra l'altro, mettere a punto una serie di procedure, fra le quali la comunicazione all'assistito se la struttura ha stipulato o meno un contratto di copertura della responsabilità civile, nonché il massimale assicurato e la compagnia assicurativa prescelta. Questo organismo deve, in sede di responsabilità civile, comporre un'eventuale contenzioso, eventualmente rivalendosi nei confronti del medico in presenza di specifici requisiti. Per la responsabilità contrattuale diretta dell'azienda sanitaria pubblica e privata accreditata, si prescrive il termine di prescrizione entro 5 anni.
Nel ddl, ci sono anche alcuni articoli (11 e 12), che delineano la responsabilità penale in alcune fattispecie. Ne voglio elencare almeno tre: il medico responsabile solo ove si accerti che l'adozione di misure diverse da quelle indicate nelle linee guida o protocolli sanitari avrebbe evitato con probabilità elevata o prossima alla certezza l'evento e che, in base al parametro della perizia, avrebbe dovuto adottare; è esclusa la responsabilità penale del medico il cui errore sia stato determinato dall'organizzazione della struttura sanitaria a cui appartiene o in cui ha svolto la sua attività professionale; non è punibile penalmente il medico specializzando per le attività compiute nell'ambito del suo specifico percorso di formazione, salvo errore non giustificato da inesperienza professionale. Altro aspetto caratterizzante il DdL è che presso ogni sede di Corte d'appello è istituito organo di composizione delle liti per responsabilità extracontrattuale e per inadempimento della prestazione sanitaria.