Dal Governo

Enti vigilati dalla Salute: i pareri favorevoli di Camera e Senato che sbloccano il via libera al provvedimento

E' atteso al Consiglio dei ministri di domani, giovedì 28 giugno, il via libera definitivo al Dlgs sugli enti vigilati del ministero della Salute, su cui il Cdm di ieri ha avviato la discussione, in attesa del parere della XII commissione del Senato, sulla versione definitiva del provvedimento di riordino strutturale e organizzativo dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenas e della Lega Italiana per la lotta ai tumori.


Il parere, dopo quello della commissione Affari sociali della Camera, è stato espresso infatti ieri (VEDI PIU' AVANTI I DUE TESTI INTEGRALI E IL TESTO DEL DLGS SU CUI SONO STATI ESPRESSI I PARERI) e il ministro della Salute Renato Balduzzi, intervenendo al Senato ha ricordato come il contenuto dello stesso provvedimento sia stato condizionato dal rispetto di due vincoli, esterni al Governo: l'invarianza delle funzioni degli enti e l'invarianza delle spese.
Rispetto a queste condizioni, ha spiegato Balduzzi ai senatori, o il Governo poteva scegliere di non intraprendere alcun tipo di intervento o, come ha fatto, tentare di rafforzare gli obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento del ruolo di tali organi, nel rispetto di quanto fissato nella legge delega.


Balduzzi ha anche informato i sentaori su un altro provvedimento in materia approvato ieri dal Cdm: un disegno di legge che sarà sottoposto al vaglio del Parlamento sulla delega al Governo per l'adozione di un testo unico che raccolga in un quadro più organico e chiaro le norme degli enti vigilati dal ministero della Salute: si tratta - ha detto - di un intervento che intende raccordare organi, organizzazione e funzioni di enti e istituti, superando ogni dubbio di legittimità costituzionale.
Nel suo parere favorevole rilasciato ieri, la XII commissione del Senato invita il Governo a valutare la possibilità di normare già con il Dlgs ruolo e funzioni dell'Iss con la possibilità che questo abbia anche autonomia di obiettivi di riecerca.Sempre per l'Iss la commissione chiede maggiore chiarezza nelle procedure della revisione dei vari uffici e la previsione che i regolamenti per il centro nazionale sangue e il centro nazionale trapianti comprendano anche le «esigenze tecniche e logistiche» delle due strutture che all'Iss fanno capo.


Per l'Agenas la richiesta, visti i suoi compiti aumentati soprattutto con il ruolo di affiancamento delle Regioni in piano di rientro, la XII chiede la possibilità di poter procedere al reclutamento di collaboratori, anche se a spesa invariate.
Sugli Izs la commissione ritiene invece necessaria più chiarezza sul fatto che lo sciogliemnto del Cda e la nomina di un commissario presuppongono la decadenza del Dg e per la Lega contro i tumori sull'articolazione delle strutture dell'ente e la possibilità che i risparmi che derivano dagli interventi su questo siano destinati a sostenere la ricerca.
La commissione Affari sociali della Camera ha espresso lunedì parere favorevole allo schema di Dlgs con nove condizioni e una serie di osservazioni.


Le condizioni sono tra l'altro che il piano operativo dell'Iss sia predisposto dal presidente dell'Istituto e reso pubblico per almeno 30 giorni per acquisire eventuali suggerimenti; che il comitato scientifico debba esprimere il suo parere favorevole e non solo essere "sentito"; che i regolamenti non possono essere in contrasto con lo statuto; che per gli organi di vertice del'Iss si garantisca la massima trasparenza, prevedendo espressamente, anche sulla base della presentazione di curriculum, criteri di selezione che premino il merito, l'indipendenza e l'autonomia dei candidati.
Ecco i testi dei due pareri:
Commissione Igiene e Sanità del Senato
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484
La Commissione Igiene e sanità, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:
1) Nel manifestare apprezzamento per la novità rappresentata dalla previsione, contenuta nell'articolo 2, di uno statuto per l'Istituto superiore di sanità, si invita il Governo a valutare la possibilità, nel riordino di tale Istituto, di definire già all'interno del presente schema di decreto legislativo ruolo e funzioni dell'ente, in vista della disciplina di dettaglio che sarà recata dal citato statuto. In particolare, al di là dei compiti istituzionali che sono assolti a fronte di specifiche richieste del Ministero della salute e delle Regioni, sarebbe utile prevedere la possibilità che l'Istituto persegua autonomi obiettivi di ricerca, nel rispetto delle direttive poste dal Piano sanitario nazionale.
2) La revisione del numero degli uffici di livello dirigenziale e della dotazione organica dell'Istituto superiore di sanità, a invarianza di spesa - con individuazione distinta dell'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e del Centro nazionale sangue - è demandata - articolo 1, comma 2, e articolo 3 dello schema - a regolamenti dell'Istituto e ai piani triennali di attività. Appare necessario un più chiaro coordinamento tra l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 3 dello schema; il comma 2 citato, richiamando l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, fa infatti riferimento a una procedura di approvazione degli organici e dei piani di fabbisogno del personale diversa da quella prevista (dall'articolo 3, comma 2 dello schema) per i regolamenti relativi al personale. Peraltro, la procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 213, essendo formulata con riferimento agli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non contempla in alcun modo il Ministero della salute. Si osserva, inoltre, che sulle procedure di approvazione degli organici interviene anche il successivo articolo 4, comma 4 dello schema, il quale, di conseguenza, deve anch'esso rientrare nel coordinamento summenzionato.
3) Occorre precisare all'articolo 3, comma 4, lettera c) che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere b) e c), del medesimo articolo anziché al comma 6. Inoltre, per consentire al Centro nazionale per i trapianti e al Centro nazionale sangue di operare in efficienza ed autonomia, appare opportuno stabilire che i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, di cui al comma 5 dell'articolo 3 relativi alle modalità attraverso le quali detti Centri utilizzano le risorse strumentali, comprendano anche le esigenze tecniche e logistiche.
4) Riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni di presenza e ai rimborsi delle spese dei membri degli organi dell'Istituto Superiore di Sanità (nonché del Presidente dell'Istituto), si rileva che il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, fa rinvio a decreti ministeriali (ovvero, in un caso, interministeriale). Dal momento che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 viene abrogato dall'articolo 8, comma 1, dello schema (secondo i termini temporali ivi stabiliti) e che lo schema medesimo (all'articolo 5, comma 1) fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati.
5) In merito al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), per l'accresciuta complessità dei compiti assegnati all'Agenzia con particolare riguardo alle attività di supporto tecnico svolte nei riguardi delle Regioni sottoposte a piano di rientro, si ravvisa la necessità per l'Ente di poter procedere al reclutamento di collaboratori con invarianza di spesa.
6) Per quel che concerne gli Istituti zooprofilattici, per una maggiore chiarezza, all'articolo 11 va precisato che lo scioglimento del consiglio di Amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario comporta inevitabilmente anche la decadenza del direttore generale. Si raccomanda, inoltre, di garantire negli organi di gestione una adeguata rappresentanza alle Regioni e alle Province autonome pur nei limiti di spesa previsti.
7) Con riferimento alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), si ravvisa l'esigenza di chiarire la prevista articolazione ibrida dell'ente in una sede centrale di carattere pubblico e in sezioni provinciali in qualità di organismi associativi autonomi privati, al fine di non creare un'articolazione disomogenea di governo dell'ente che può essere fonte di confusione, di diseguaglianze e di possibili conflittualità, lasciando comunque impregiudicata, a livello nazionale, la veste giuridica di ente pubblico a carattere associativo.
Per quel che concerne l'adeguamento dello statuto della LILT disciplinato all'articolo 20, comma 2, si ravvede la necessità di prevedere il termine di centottanta giorni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto legislativo, anziché di 60 giorni previsti nel presente decreto. Inoltre, si reputa opportuno precisare al comma 1 che, una volta avvenuta l'approvazione del nuovo statuto dell'ente, restino comunque in carica gli attuali organi direttivi, recentemente rinnovati.
Infine, i risparmi ricavati dal riordino di tale ente dovrebbero essere destinati a sostenere la ricerca.


Commissione Affari sociali della Camera
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484
La Commissione Affari sociali,
esaminato lo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la cui scadenza è stata differita al 30 giugno 2012 dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;
tenuto conto dei principi e criteri direttivi di delega di cui ai citati articoli;
preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione, ai quali si fa rinvio per quanto di competenza e che si allegano al presente parere;
preso altresì atto del parere espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in titolo nella seduta del 21 giugno 2012, che peraltro si concentra solo su una parte del provvedimento;
alla luce del dibattito intervenuto nel corso dell'esame presso la Commissione Affari sociali nell'ambito del quale, in particolare:
per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità (ISS), è stata evidenziata la necessità di mantenerne l'autonomia nel campo della ricerca e le funzioni attribuitegli ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2011, n. 70 (di cui l'articolo 8 dello schema di decreto legislativo in oggetto prevede invece l'abrogazione);
con riferimento all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, dello schema di decreto legislativo in titolo sono state acquisite le dichiarazioni rese dal Ministro della salute nella seduta della Commissione del 20 giugno 2012, per cui il richiamo all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 231, ivi contenuto, deve intendersi riferito solo alla procedura prevista da questa norma in ordine alla programmazione del fabbisogno delle risorse umane e non anche al Ministro competente che, nel caso dell'Istituto superiore di sanità, è il Ministro della salute;
riguardo alle indennità, agli emolumenti, ai gettoni e ai rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità, nonché del presidente, si rileva che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001 fa rinvio a decreti ministeriali; poiché il citato decreto del Presidente della Repubblica viene abrogato dall'articolo 8, comma 1 dello schema e che lo schema medesimo, all'articolo 5, comma 1, fa riferimento solo al trattamento economico del direttore generale, occorrerebbe un chiarimento sulle fonti di regolamentazione dei profili summenzionati;
relativamente alla Lega italiana per la lotta ai tumori (LILT), è stato evidenziato come il termine di sessanta giorni previsto dell'articolo 20, comma 2, per l'adeguamento del proprio statuto sia troppo breve oltre che in contrasto con la disciplina di delega nella parte in cui contempla, per la revisione degli statuti, un termine di sei mesi. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 23, comma 1, per cui, al di là della loro scadenza naturale, gli attuali organi della LILT scadono automaticamente e vanno quindi rinnovati entro un mese dall'approvazione del nuovo statuto, è stata ritenuta poco razionale in quanto tali organi sono stati rinnovati solo nel 2010, per cui procedere tempestivamente ad un ulteriore rinnovo potrebbe comportare la paralisi o, nel migliore dei casi, un rallentamento delle attività di ricerca e prevenzione della LILT;
va infine evidenziata la necessità che le procedure per la nomina degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema in esame debbano garantire la massima trasparenza, prevedendo espressamente criteri di selezione che premino il merito e l'indipendenza dei candidati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole da: «Il piano» fino a: «Ministro della salute» siano sostituite dalle seguenti: «Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, è reso pubblico per almeno 30 giorni, al fine di recepire eventuali suggerimenti da parte del personale dell'Istituto stesso. È, quindi, deliberato dal Consiglio di amministrazione, previo parere vincolante del Comitato scientifico, e approvato dal Ministro della salute»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «lo statuto», siano aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 419, e dei principi contenuti nell'articolo 1 del decreto della Presidenza della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70,». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole: «n. 70», siano aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 1»;
c) all'articolo 2, comma 4, le parole «sentito il Comitato scientifico» siano sostituite dalle seguenti «previo parere favorevole del Comitato scientifico»;
d) all'articolo 3, comma 4, lettera c), occorre precisare che il rinvio si riferisce al comma 5, lettere b) e c), del medesimo articolo anziché al comma 6;
e) all'articolo 3, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: «7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono contenere disposizioni in contrasto o in deroga a quanto stabilito nello statuto»;
f) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole «incarichi retribuiti» siano aggiunte le seguenti: «anche di consulenza»;
g) all'articolo 18, comma 1, capoverso Art. 2, lettera b), sostituire le parole «il terzo periodo» con le seguenti «il quarto periodo»;
h) all'articolo 20, comma 2, le parole: «sessanta giorni» siano sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
i) relativamente alle nomine degli organi di vertice degli enti interessati dallo schema di decreto legislativo si garantisca la massima trasparenza, prevedendo espressamente, anche sulla base della presentazione di curriculum, criteri di selezione che premino il merito, l'indipendenza e l'autonomia dei candidati;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di chiarire la posizione del Centro nazionale trapianti e del Centro nazionale sangue, in quanto configurati, ai sensi della predetta norma, come aree operative dell'Istituto superiore di sanità, pur se dotate di particolare autonomia, laddove nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in titolo si afferma che i due Centri citati risultano solo «collocati» presso il predetto Istituto senza che questa collocazione comporti una diretta sinergia e programmazione di attività con l'Istituto stesso, essendo organi tecnici del Ministero della salute che rispondono direttamente al Ministro, applicandone gli indirizzi e gli orientamenti;
b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la fonte di regolamentazione per la disciplina del trattamento economico, degli emolumenti e dei rimborsi spese dei membri degli organi dell'Istituto superiore di sanità;
c) all'articolo 11, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche gli altri organi degli IZS, direttore generale e collegio dei revisori dei conti, possano essere sciolti per i medesimi motivi per cui può essere sciolto il Consiglio di amministrazione;
d) con riferimento al Capo II in generale, valuti il Governo l'opportunità di tenere conto delle ragioni alla base delle osservazioni contenute nel parere della Conferenza unificata;
e) all'articolo 22, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;
f) all'articolo 23, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che dopo il varo del nuovo statuto, gli attuali organi possano rimanere in carica fino alla naturale scadenza;
g) in sede di attuazione delle norme di riordino degli enti sia prestata una particolare attenzione alla congruità tra attività e funzioni svolte dai singoli enti e entità dei relativi organi e strutture.