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Emoindennizzi: le regole della Salute per i risarcimenti

L'importo maggiore è previsto per gli emofilici e talassemici deceduti per trasfusioni infette e raggiunge i 619.748,28 euro. Quello minore è per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, viventi, senza alcuna sentenza favorevole e oltre i 50 anni ed è di 3.538 euro per vaccini che non siano l'antivaiolosa o l'antipolio.

L'indicazione degli importi e la modulistica (moduli transattivi) per richiedere gli emoindennizzi è contenuta nel decreto 4 maggio 2012 del ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio.

Il decreto, tra l'altro, prevede che: non siano trascorsi più di cinque anni tra la data di presentazione della domanda per l'indennizzo , o tra la eventuale data antecedente rispetto alla quale risulti già documentata la piena onoscenza della patologia da parte del danneggiato e la data di notifica dell'atto di citazione da parte dei danneggiati viventi; non siano decorsi piu' di dieci anni tra la data del decesso e la data di notifica dell'atto di citazione da parte degli eredi dei danneggiati deceduti; non sia gia' intervenuta una sentenza dichiarativa della prescrizione.

I moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale - accertato da una sentenza o, in mancanza, nell'ordine, dal parere dell'ufficio medico legale, dal verbale della
Commissione medica ospedaliera, dal parere emesso dall'ufficio medico
legale «ai soli fini transattivi - non anteriore al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare ministeriale n. 68 che rende obbligatoria la ricerca dell'antigene dell'epatite B nel sangue e negli emoderivati».

IL TESTO DEL DECRETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE