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Ricetta elettronica: le nuove istruzioni per la precrizione del principio attivo

Sul Portale della Tessera Sanitaria (www.sistemats.it ) è stato pubblicato il documento aggiornato delle Linee guida per l'adeguamento delle procedure informatiche della ricetta elettronica dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione del principio attivo nella ricetta del Servizio sanitario nazionale, introdotto con la legge sulla spending review. Il documento fornisce le nuove indicazioni per l'adeguamento dei sistemi informatici da parte dei medici, delle farmacie e delle Regioni autorizzate, ai fini della compilazione della ricetta online e della trasmissione dei relativi dati.

Il testo è stato elaborato tenendo conto del lavoro del Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Salute, con il supporto del Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce il sistema Tessera Sanitaria, e della Sogei.

Le nuove funzionalità saranno rese disponibili dal sistema Tessera Sanitaria dal 15 marzo 2013, anche per l'applicazione "ricetta web". In attesa che vengano adeguati tutti i sistemi informatici, a partire da quella data un apposito messaggio segnalerà l'eventuale incongruenza qualora gli invii dei dati da parte dei medici e farmacisti non siano rispondenti alle modalità indicate nelle Linee guida. Ciò in ogni caso non precluderà l'acquisizione delle ricette al sistema TS.

Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle finanze procederanno a monitoraggi periodici, al fine di rilevare il graduale adeguamento dei sistemi informatici da parte dei prescrittori ed erogatori alle procedure contenute nelle Linee.

Le nuove modalità prescrittive - si legge nelle linee guida - riguardano soltanto i casi in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

1. il paziente è curato per la prima volta per una patologia cronica o è curato per un nuovo episodio di patologia non cronica mediante l'impiego di un determinato principio attivo;

2. esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto dal medico per il trattamento.

Quando ricorrano queste condizioni, il medico deve prescrivere il medicinale mediante l'indicazione del suo principio attivo. In aggiunta a questa indicazione obbligatoria, il medico ha facoltà di indicare il nome di uno specifico medicinale a base di quel principio attivo (sia esso un medicinale "di marca" o un medicinale con denominazione generica, costituita dalla denominazione comune internazionale o scientifica, accompagnata dal marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio).

Nei casi descritti, la ricetta risponde alle previsioni di legge se indica:

- il solo principio attivo (Caso A1), ovvero

- il principio attivo + il nome di un medicinale a base di tale principio attivo
(Caso A2).

Non è conforme a legge la ricetta che, nei casi descritti, indica soltanto il nome di uno specifico medicinale.


Anche nei casi descritti il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale (che egli dovrà comunque scrivere in ricetta, per quanto detto, in aggiunta al principio attivo e mai da solo), quando lo ritenga non sostituibile per la cura del paziente, la clausola di non sostituibilità deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione che non potrà in nessun caso fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente né riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà, sia pur succintamente, indicare le specifiche ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché di un altro ad esso equivalente.