Dal Governo

ANTEPRIMA Il testo finale del Dpr sul riordino degli organismi collegiali della Salute

Pareri tutti favorevoli (il Senato non si espresso per mancanza di tempi per le convocazioni) «con osservazioni» allo schema di Dpr sul riordino degli organismi collegiali del ministero della Salute, anticipato a gennaio su questo sito(VEDI) . E tutte le osservazioni sono state recepite nel testo approvato oggi dal Consiglio dei ministri di oggi, venerdì 8 marzo, dopo aver già incassato già mercoledì l'ok del pre-consiglio.

Delle osservazioni delle Regioni il testo ha recepito la raccomandazione che chiede che il decreto del ministro della Salute di riparto dei componenti dei Comitati previsti tra le rispettive sezioni, avvenga «sentite le Regioni».

Delle osservazioni espresse dalla XII commissione Affari sociali della Camera è stata recepita l'osservazione che invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, tra i componenti degli istituendi Comitati tecnici, i rappresentanti delle associazioni industriali di settore ed è stato aggiunto un comma all'articolo 4 prevedendo che alle riunioni delle sezioni del Comitato tecnico sanitario (sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, sezione per i dispositivi medici, sezione per la valutazione in materia di biotecnologie, sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, sezione per la lotta contro l'Aids), può essere invitato a partecipare, con funzioni consultive, un esperto designato dalle associazioni industriali di riferimento.

E sono state recepite tutte le osservazionidel Consiglio di Stato.
Recependo le indicazioni del Consiglio di Stato, è stato anche previsto che il ministro della Salute possa nominare membri supplenti dei componenti di alcuni organi disciplinati dallo schema di regolamento (Comitato tecnico sanitario, Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, Comitato nazionale per la sicurezza alimentare) e che con apposito regolamento interno siano disciplinate le modalità di funzionamento di ogni organo collegiale e di ogni altro organismo previsto.

Ancora su indicazione del Consiglio di Stato, sono state eliminate le disposizioni che prevedevano che con decreto del ministro della Salute si sarebbero potute sopprimere alcune sezioni in cui si articolano i due Comitati, o istituirne di nuove.

Infine, sempre su indicazione del Consiglio di Stato, sono stati inseriti tra i membri dell'Unità centrale di crisi che opera nell'ambito del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali, un rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Comandante generale.

La riorganizzazione. La riorganizzazione, in linea generale, prevde:

1. 13 organismi (Commissioni Lea, per la ricerca sanitaria, per la pubblicità, Consulta trasfusionale, Cud, Commissioni sulle biotecnologie, sul doping, per la lotta all'Aids e per le cure palliative, Osservatorio sui programmi di adeguamento degli ospedali, consulta per il volontariato e comitato sulla sicurezza sul lavoro) vengono soppressi e le relative funzioni sono trasferite ad un unico organismo, denominato "Comitato tecnico sanitario";

2. 6 organismi vengono soppressi e le relative funzioni sono trasferite a un unico organismo: "Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale";

3. la Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare viene soppressa e le funzioni sono trasferite al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

4. 4 organismi vengono riordinati mediante riduzione del numero di componenti;

5. la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo viene soppressa e le funzioni sono trasferite al Centro nazionale trapianti (che le esercita in collaborazione con il Centro nazionale sangue)

6. la Commissione consultiva per i biocidi viene soppressa e le funzioni sono trasferite alla direzione competente del Ministero
Complessivamente al termine della riduzione gli organismi passeranno da 30 a 8, per una riduzione di 22 unità.

Le "disposizioni finanziarie". Infine, per quanto riguarda le "disposizioni finanziarie" valgono le previsioni della legge 133/2008 che ha deciso il taglio del 30% delle spese dei ministeri e quelle della legge 122/2010 che ha indicato come carica onorifica senza compensi la partecipazione alle commissioni. In più il Dpr indica la necessità al momento della nomina dei vari componenti di privilegiare chi ha una sede di servizio coincidente con la località sede dell'organismo e per le riunioni di preferire per quanto possibile la videoconferenza.

Questi, secondo la relazione illustrativa al testo finale, i contenuti degli articoli dello schema di Dpr.

Articolo 1. Dispone il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di cui all'allegato 1 del regolamento, sulla base dei criteri di riordino di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Articolo 2. Trasferisce le funzioni in atto esercitate dalle commissioni e dagli organismi ivi elencati a due organismi unici, denominati rispettivamente "Comitato tecnico sanitario" e "Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale".

Articolo 3. Disciplina la composizione del Comitato tecnico sanitario.

Articolo 4. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico sanitario, che si articola, in sede di prima applicazione, nelle sezioni ivi indicate. E' altresì previsto che il ministro della Salute ripartisca i componenti del Comitato tra le sezioni in cui esso si articola e che, sulla base di tale ripartizione, la designazione dei singoli componenti avvenga con riferimento alle specifiche sezioni indicate dal ministro al momento della richiesta di designazione. Sono dettate alcune specifiche norme organizzative riguardanti la sezione per la ricerca sanitaria, la sezione per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la sezione per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Articolo 5. Disciplina la composizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

Articolo 6. Disciplina la strutturazione interna del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, secondo criteri analoghi a quelli del predetto Comitato tecnico sanitario. Specifiche norme organizzative sono dettate per la sezione consultiva per i prodotti fitosanitari. Le spese di funzionamento di quest'ultima, infatti, sono poste a carico dei soggetti che presentano le istanze per lo svolgimento delle attività (relative, ad esempio, all'autorizzazione, all'immissione sul mercato e all'impiego all'interno della Comunità europea dei prodotti fitosanitari) di cui ai regolamenti (CE) n. 1107/2009 e (CE) n. 396/2005 e dei regolamenti collegati, sulla base di tariffe e modalità da individuarsi con decreto del ministro della Salute, sentiti il ministro dello Sviluppo economico e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 7. Disciplina il riordino del Consiglio superiore di sanità. In particolare, riduce di dieci membri i componenti non di diritto (che passano da cinquanta a quaranta), mentre vengono aggiunti due membri (il direttore del Centro nazionale sangue e del Centro nazionale trapianti) nell'ambito dei componenti di diritto.

Articolo 8. disciplina il riordino del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, cui sono trasferite anche le funzioni della Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Il predetto comitato, la cui nuova composizione, come anticipato, comporta una riduzione dei componenti dei due organismi così accorpati, si articola in due sezioni.

Articolo 9. disciplina il riordino del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, che si articola in un Comitato strategico, un Comitato scientifico permanente e in un direttore operativo. Per tale Centro si provvede a ridurre il numero dei componenti.

Articolo 10. disciplina il riordino del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, articolato in una direzione strategica, un Comitato tecnico-scientifico, una direzione operativa e una Unità centrale di crisi. Anche in tal caso si provvede a ridurre il numero dei componenti.

Articolo 11. Disciplina il riordino della Commissione medica d'appello, rinviando al citato regolamento ENAC del 21 dicembre 2011.

Articolo 12. Dispone il riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante la riduzione dei relativi componenti.

Articolo 13. Dispone la conferma del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, prevedendo che esso opera sulla base e secondo la composizione della normativa di riferimento.

Articolo 14. Sopprime espressamente due organismi, la Commissione consultiva per i biocidi e la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, trasferendo le relative funzioni, rispettivamente, alla direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del ministero della Salute e al Centro nazionale trapianti.

Articolo 15. Detta norme in materia di ricostituzione, durata e funzionamento degli organi previsti dal provvedimento. In particolare, stabilisce che i decreti di nomina dei due Comitati di cui all'articolo 2, nonché quelli di ricostituzione degli altri organismi previsti dal decreto avvenga entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Si prevede, inoltre, che la durata in carica degli organismi così riordinati è di tre anni, rinnovabili alla scadenza.

Articolo 16. Reca disposizioni finanziarie, volte in particolare a esplicitare l'applicazione dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 (relativo alla riduzione del trenta per cento, a decorrere dal 2009, della spesa sostenuta per gli organismi collegiali nel 2007) e dell'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008, (che ha disposto che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1 del decreto-legge n. 112/2008 è onorifica). Il medesimo articolo prevede che nella nomina dei componenti degli organismi disciplinati dal provvedimento si debba privilegiare coloro la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo e che per le relative riunioni si debba privilegiare, per quanto possibile, il ricorso allo strumento della videoconferenza.

Articolo 17. Reca una disposizione finale con la quale si stabilisce che, fino all'insediamento degli organismi previsti dal decreto, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.