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ANTEPRIMA Debiti Pa: ecco le regole per il Ssn contenute nella bozza pronta per il Consiglio dei ministri di domani

Per i debiti degli enti del Ssn sono confermate due tranche di 5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi nel 2014. Somme da considerare anche in relazione
«agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118» (omogenizzazione dei bilanci e «alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di credito degli enti del Ssn verso le rispettive regioni dei modelli SP».

Sono questi i contenuti dell'ultima versione del decreto legge sui debiti della Pa che approderà domattina alle 9,30 al Consiglio dei ministri e che lunedì dovrebbe essere già pubblicato in Gazzetta ed entrare quindi in vigore.

«Le risorse necessarie per assicurare la liquidità necessaria» per il pagamento dei debiti della Pa sono confermate «complessivamente pari a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» e «sono reperite mediante emissioni di titoli di stato». Per fronteggiare le spese derivanti dai maggiori interessi del debito pubblico, si potrà ricorrere ad «una riduzione lineare» delle dotazioni finanziarie dei Ministeri ma quest'ultimi potranno anche proporre «variazioni compensative»

Il decreto non prevede più l'addizionale regionale Irpef, ma le Regioni dovranno meritare l'anticipazione da parte dello Stato delle somme da restituire alle imprese. All'articolo 2 della bozza di Dl (quello sulla sanità è il 3) si prevede che le Regioni interessate, per ottenere l'anticipo, presentino un piano di copertura del rimborso e dei relativi interessi, ma anche - se fossero inadempienti - le modalità di recupero e gli interessi di mora.

«All'erogazione delle somme - si legge nella bozza - si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi;

b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi;

c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il ministero dell'Economia e la Regione nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo, qualora la Regione non adempia al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero sia l'applicazione di interessi moratori».

È previsto un tavolo di verifica con ministero dell'Economia, presidenza del Consiglio, Conferenza Stato-Regioni e dei presidenti delle Regioni.

Pagamenti dei debiti degli enti del Ssn (articolo 3). Tornando alla sanità, le anticipazioni relative ai primi 5 miliardi potranno arrivare alle Regioni - su loro richiesta - già dopo 15 giorni dall'approvazione del decreto «in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE (conto economico) per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP (stato patrimoniale) del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'Nsis alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

Il riparto definitivo dell'intera somma a disposizione del Ssn (14 miliardi) arriverà dall'Economia entro il 30 novembre e sarà effettuato sulla base della verifica del Tavolo di verifica degli adempimenti che dovrà eseguire una ricognizione delle somme relative alle mancate erogazioni per competenza e/o cassa dovute dalle Regioni ai servizi sanitari.

L'assegnazione delle somme potrà essere effettuata anche in tranche a seguito di tre adempimenti.

Il primo è la predisposizione da parte delle Regioni di misure, anche legislative, per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Il secondo è la presentazione di un piano di pagamento dei debiti «certi, liquidi ed esigibili» a fine 2012, interessi previsti dai contratti, accordi di fornitura, transattivi compresi.

Il terzo è la sottoscrizione di un contratto Tra Economia e Regione nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, compresi gli interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo, se la Regione non dovesse rispettarlo, le modalità di recupero e l'applicazione di interessi di mora.

Al momento dell'erogazione delle somme i debiti a cui sono riferite vanno immediatamente estinti e le Regioni dovranno fornire la relativa certificazione sempre al Tavolo di verifica degli adempimenti.

Il decreto prevede anche l'obbligo per4 le Regioni di erogare ai propri servizi entro fine anno almeno il 90% del finanziamento da parte dello Stato e di quelle che la stessa Regione destina al Ssr.

Le regole valgono anche per le Regioni a statuto speciale.

Le somme incassate per sanare i debiti potranno anche valere per calcolare l'equilibrio economico-finanziario della Regione e per questo sono differiti di 15 giorni-un mese anche i termini per l'eventuale diffida e il commissariamento (al 30 giugno e al 15 maggio).

Certificazione e cessione dei crediti. Le amministrazioni pubbliche per la certificazione delle somme dovute per «somministrazioni, forniture e appalti» dovranno a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dall'Economia entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. E se questo non avverrà sotto accusa finiranno i dirigenti che subiranno una sanzione disciplinare e «una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica».

Le pubbliche amministrazioni debitrici comunicano entro il 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica, l'elenco completo dei debiti per «somministrazioni, forniture ed appalti, certi, liquidi ed esigibili» maturati al 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. E anche in questo caso delle eventuali mancanze saranno responsabili i dirigenti. Per i crediti diversi da quelli ceduti o certificati, la comunicazione sulla piattaforma telematica vale come certificazione del credito.

Inoltre «gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni» sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.