Dal Governo

Inconferibilità: il Dlgs in Gazzetta Ufficiale

Niente incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali per cinque anni per chi si candida, anche se non eletto, «in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio di della Asl».

Il divieto è scritto nel Dlgs 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», pubblicato sulla Gazzetta Uffciale n.92 del 19 aprile 2013. Il Dlgs entra in vigore il 5 maggio prossimo.

Il Dlgs attua la legge anti-corruzione nella parte relativa alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle Pubblica amministrazione e negli enti controllati.

Sempre per il settore sanitario, a livello nazionale, invece, i divieti si distinguono tra cariche di governo e cariche parlamentari.
Per le prime l'inconferibilità è di due anni, ma è riferita solo agli organi di indirizzo politico dei ministeri, degli enti pubblici, degli enti di diritto privato sotto il controllo pubblico che svolgano funzioni rilevanti di regolazione e finanziamento del servizio sanitario nazionale: l'inconferibilità di due anni.
Per le cariche parlamentari l'inconferibilità è generale, ma ha una durata inferiore: un anno.

A livello regionale l'inconferibilità per chi ha fatto parte della giunta o del consiglio regionale o che sia stato amministratore di enti che svolgano funzioni di regolazione del servizio sanitario regionale è di tre anni.
A livello locale l'inconferibilità è più breve (due anni) ed è relativa a coloro che siano stati amministratori locali nelle province e nei comuni maggiori della Regione.

Il giro di vite è stato voluto dalla legge delega sulla corruzione anche se in realtà gli incarichi sanitari sono finora gli unici a essere già disciplinati, per quanto riguarda inconferibilità e incompatibilità, dal Dlgs 502/1992. Ma la delega impone di riconsiderarli per allinearne la disciplina a quella generale.

Sempre per quanto riguarda le Asl, l'incompatibilità è prevista anche
con incarichi per soggetti privati con cariche in organi politici, ma anche con gli incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali.

C'è incompatibilità anche con incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale e con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. E l'incompatibilità si estende anche all'assunzione di interessi privati da parte dei congiunti più stretti del titolare dell'incarico.
Incompatibilità prevista anche tra incarichi di direzione nelle aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali, applicando il principio della coincidenza tra inconferibilità e incompatibilità. Questa norma riscrive del tutto - e abroga - quella già prevista nel Dlgs n. 502/1992.