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Debiti Pa: la Ragioneria generale spiega le regole di certificazione anche per gli enti del Ssn

Debiti Pa: Regioni ed enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sono tenuti «su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti» alla certificazione dei relativi crediti e il decreto introduce un regime speciale per le Regioni che sono contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

1)sono sottoposte ai piani di rientro, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi;

2)nell'ambito di detti piani/programmi sono previste operazioni relative al debito.

Le regole le spiega una circoalre appena pubblicata della Ragioneria genetrale dello Stato, secondo la quale nei casi illustrati non può essere rilasciata la certificazione «a pena di nullità» dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni «ma sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni dalla legge 122/2010 e le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni relative al debito, in attuazione dei predetti piani di rientro o programmi operativi».

La circolare ricorda poi gli obblighi che derivano dal decreto, relativi alla certificazione.

Il primo è quello di registrazione sulla piattaforma elettronica predisposta dall'Economia sulla quale viene gestito in via telematica il meccanismo della certificazione.

La mancata registrazione ricorda la Rgs che peserà sulla misurazione sulla valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili «assoggettati a una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica».

Per quanto riguarda la sanità sono obbligati all'accreditamento tutti gli enti del Ssn, comprese le Regioni con gestione sanitaria accentrata, e compresi gli enti (e le Regioni-gestioni sanitarie accentrate) delle Regioni sottoposte a piano di rientro «nei cui piani/ programmi operativi siano previste operazioni relative al debito».

Sempre gli enti Ssn la Rgs «ritiene che i soggetti tenuti alla registrazione debbano essere individuati nei rappresentanti legali dell'ente, e dunque nei direttori generali che, una volta provveduto ad abilitare l'ente, avvalendosi delle funzionalità presenti sul sistema, potranno indicare i dirigenti, che, in coerenza con le deleghe disposte, saranno accreditati ad operare sulla piattaforma per rilasciare le certificazioni dei crediti».

Tutte le spiegazioni e le procedure sono illustrate in un'apposita sezione del sito della Rgs sulla PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI