Dal Governo

Ilva: il decreto legge per il commissariamento dell'Ilva è in Gazzetta

E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri sull'Ilva per assicurare la continuità della produzione, il risanamento ambientale e la salvaguardia dell'occupazione. Il decreto legge è immediatamente entrato in vigore il giorno setsso della sua approvazione (4 giugno)

Quella varata a Palazzo Chigi è definita «una nuova e stringente disciplina generale a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale».

Il Commissario straordinario. Il Consiglio dei ministri può deliberare il commissariamento straordinario di un'impresa, esercitata anche in forma di società, che gestisca almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale. Il commissario dell'Ilva è Enrico Bondi

Durata del Commissariamento. Il commissariamento ha durata massima di 12 mesi prorogabili per altri 12 e fino al massimo di 36 e in questo periodo la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi di tutela dell'ambiente e della salute.

Poteri del Commissario. Sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito e le passività concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento, anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi degli articoli 1339 e 2558 c.c.

Garanzie per l'Impresa. È garantita all'impresa, nella persona del rappresentante legale all'atto del commissariamento o di altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, la piena informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa. Il Consiglio dei ministri può nominare i componenti degli organi di controllo, i quali restano in carica per la durata del commissariamento.

Tutela dell'Ambiente: il comitato dei Tre. Contestualmente alla nomina del commissario straordinario è nominato dal ministro dell'Ambiente un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che predispone e propone al ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle previsioni delle norme comunitarie e delle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano sarà approvato con un decreto dal Ministro dell'Ambiente.

Attività industriale: il commissario è garante. Entro trenta giorni dal decreto di approvazione del piano predisposto dal comitato dei Tre, il commissario straordinario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza. Il piano sarà poi approvato con un decreto dal ministro dello Sviluppo economico. Fino a tale approvazione il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, e cura la prosecuzione dell'attività di impresa nel rispetto delle disposizioni del presente comma.

Le risorse economiche. Per l'esecuzione degli obblighi di attuazione delle prescrizioni dell'aia e degli obblighi di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, disposti dall'autorità amministrativa a carico di specifici soggetti, il giudice competente alla cognizione di reati dispone lo svincolo di eventuali somme sequestrate in sede penale in danno degli stessi soggetti, o di enti e soggetti controllati o controllanti, in favore del commissario, vincolandole alle predette finalità. I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'aia ed alla gestione dell'impresa nel rispetto delle previsioni del presente decreto.