Dal Governo

Vautazione del danno sanitario negli stabilimenti a rischio: il decreto in Gazzetta

Dove c'è una «stabilimento di interesse strategico nazionale», Asl e Arpa devono redigere congiuntamente ogni anno un rapporto di valutazione del dannosanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.

E a stabilire i criteri metodologici per il rapporto deve essere un decreto del ministro della Salute di concerto con quello dell'ambiente.

A stabilirlo è il decreto legge 207/2012 («Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», il "decreto Ilva") convertito nella legge 24 dicembre 2012, n. 231 (in G.U. 03/01/2013, n. 2). E sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013 è stato pubblicato dai due ministri il decreto sulla valutazione del danno sanitario che avrebbe dovuto in realtà essere già emanato a primavera.

Obiettivo del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds),è:

- informare annualmente i decisori e il pubblico sui cambiamenti, nelle comunità esposte, dello stato di salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti in esame;

- fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati;

- valutare l'efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni.

In termini operativi, per poter perseguire tali obiettivi , la vds dovrà prevedere:

- la preventiva identificazione degli esiti sanitari indesiderati correlabili alle attività dello stabilimento, e in particolare quelli correlabili alle emissioni di sostanze pericolose nell'ambiente;

- il monitoraggio della loro prevalenza/incidenza e della loro verosimiglianza di verificarsi in futuro, nella comunità residente nell'area su cui impattano le attivita' dell'impianto in esame.

In questo senso, la vds evidenzia due aspetti che rispettivamente rispondono all'esigenza:

a) di verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attivita' dello stabilimento;

b) di valutare se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure di prevenzione.

Il decreto, illustra la procedura di vds, composta da due direttrici indipendenti, rispettivamente finalizzate alla stima del danno attuale e futuro, articolate su piu' livelli commisurati alle diverse necessità delle specifiche valutazioni. In accordo con le usuali procedure adottate nella valutazione degli impatti sulla salute, tali fasi possono essere identificate in:

1) una fase conoscitiva, finalizzata alla raccolta dei dati ambientali e sanitari disponibili;

2) una fase di valutazione di 1° livello relativa alla valutazione della loro qualità, alla stima del ruolo dello stabilimento nel determinare la qualità ambientale dell'area, alla ricostruzione del profilo sanitario della popolazione esposta e all'identificazione dei contaminanti emessi dallo stabilimento che, per le loro proprietà chimico fisiche e tossicologiche, possono costituire un rischio per la salute umana;

3) una fase di valutazione di 2° livello nella quale, su precise indicazioni formulate nella fase precedente, si procede a specifiche indagini epidemiologiche, e/o a stime quantitative dell'esposizione umana a specifici contaminanti;

4) una fase di valutazione di 3° livello nella quale, su specifica indicazione emergente dalla fase precedente, si procede a una completa analisi probabilistica del rischio associata a esposizioni critiche precedentemente evidenziate;

5) una fase di rapporto, in cui si discutono i risultati delle valutazioni, corredati da esaustive considerazioni sull'incertezza a essi associata e da indicazioni sulla loro accettabilità sociale.