Dal Governo

Bonus maturità addio: la cancellazione in una bozza di decreto del ministero dell'Università

Bonus maturità addio? La speranza di chi sta per sedersi al tavolo dei test di ammissione alle lauree a numero chiuso (medicina e odontoiatria sono fissate lunedì 9 settembre) si riaccende con l'ipotesi contenuta nella bozza di decreto su «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» ora al vaglio dell'Economia per trovare le coperture (mancherebbero all'appello 400 milioni), ma che già lunedì 9 potrebbe approdare in Consiglio dei ministri, secondo quanto anticipato questa mattina da Il Sole-24 Ore che illustra tutto il decreto. Si tratta, in partica, dello stesso decreto che contiene la previsione di una graduatoria unica nazionale per i medici che vogliono accedere alle scuole di specializzazione, anticipato ieri su questo sito (VEDI ).

E se il decreto vedesse la luce già lunedì - l'articolo sull'abrogazione del bonus e quello sugli specializzandi non comportano oneri aggiuntivi e, quindi, dovrebbero rimanere come nell'ipotesi iniziale - potrebbe essere applicabile per l'area medica ai test di medicina e odontoitaria che si svolgono lo stesso giorno, con l'effetto, dato l'arrivo sul filo di lana, che la valanga di ricorsi annunciati contro il bonus maturità, appunto, si trasformerebbe in una quantità ben più ridotta di ricorsi eventuali di quegli studenti che ne avrebbero semmai usufruito per essere ammessi ai corsi di laurea.

Più verosimile però è che la norma, dovendo riguardare tutti, entri in vigore dal prossimo anno accademico 2014-2015.

Il problema non dovrebbe porsi invece per i test delle lauree triennali delle professioni sanitarie che si sono svolti il 4 settembre. Mentre infatti per tutte le facoltà di medicina il questionario è unico e stabilito a livello ministeriale, nel caso delle professioni sanitarie, ciascun ateneo ha potuto decidere in autonomia i criteri da adottare, optando in genere per il punteggio secco senza altri calcoli e bypassando così il bonus maturità. Ma su questi test delle professioni ci sono altre perplessità secondo Angelo Mastrillo, segretario della Conferenza nazionale corsi di laurea delle professioni sanitarie, «sia sulla mancata applicazione del questionario unico nazionale, come avviene per medicina, che sulla diversa elaborazione delle graduatorie di merito. Peraltro, non in tutti i bandi viene esplicitato il criterio». E il timore, rivela Mastrillo, è anche un altro: «Tutti negano, ma la verità è che fare gli esami di ammissione su questionari uno diverso dall'altro pone dubbi sulla segretezza delle prove».

Per quanto riguarda il bonus maturità, spiega ancora Mastrillo,
le polemiche riguardano il calcolo dei percentili sui dieci punti del bonus. Dopo lunghe discussioni, si è arrivati a un regolamento di assegnazione che resta controverso, soprattutto per il fatto che, in classi diverse anche di uno stesso istituto, il voto di maturità richiesto per ottenere il bonus può essere molto differente. Per questo «sarebbe meglio se il Governo, come scritto nella bozza di decreto, abrogasse subito e tout court il bonus maturità, evitando così una pioggia di ricorsi come mai si è vista prima, altrimenti gli unici vincitori di questa vicenda sarebbero gli avvocati».

Ecco la bozza di testo degli articoli del decreto - ancora al vaglio dell'Economia e quindi modificabile - sul bonus maturità e sugli specializzandi

Titolo III
Disposizioni per le università e la ricerca
Art. 18

Corsi di laurea ad accesso programmato

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è abrogato.

Relazione tecnica
comma 1 – la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a modificare la legislazione vigente con riferimento al punteggio attribuibile ai concorrenti agli esami di ammissione ai corsi di laurea universitari in funzione del voto
conseguito all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Nulla è innovato con riguardo al numero dei concorrenti ammessi ai corsi di laurea e conseguentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 19
Norme in materia di formazione specialistica dei medici

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
b. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria».
2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole "ed è determinato annualmente" sono sostituite dalle seguenti: "e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,".

Relazione illustrativa
La norma intende semplificare la procedura di determinazione dell'importo dei contratti degli specializzandi medici. La normativa vigente (art. 39, co. 3, d.lgs. n. 368 del 1999) prevede che detto importo sia definito con dPCM annuale, da adottare su proposta del Miur, di concerto con il Ministro della salute e con il MEF. Tale procedura, piuttosto complessa, in genere si chiude ad anno accademico già iniziato. Si propone pertanto che il dPCM abbia validità triennale.

Relazione tecnica
La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.