Dal Governo

ANTEPRIMA/ Sperimentazioni animali: al Consiglio dei ministri primo step sul Dlgs che recepisce la direttiva Ue

di Rosanna Magnano

Il Consiglio dei ministri di oggi su proposta del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e dei Ministri di settore, ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2010/63/Ue sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Sul provvedimento, verranno ora acquisiti i pareri prescritti.

«Per quanto riguarda la Direttiva 2010/63/UE, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (co-proponente il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin) - si legge nella nota di Palazzo Chigi - vengono introdotte norme dedicate alla sostituzione e alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure e al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle procedure, nonché norme circa l'origine, l'allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali, le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori ovvero per la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure».

Si tratta di un provvedimento di 41 articoli. Vengono stabilite le autorità competenti (MInistero, regioni, Province autonome, Comuni e Asl) e le finalità delle procedure autorizzate.

Si stabilisce che i metodi di soppressione (elencati in uno specifico allegato) devono avvenire «con midalità che arrecano il minimo dolore, sofferenza e distress possibile».

E' vietato l'utilizzo di animali in via di estinzione e di animali prelevati allo stato selvatico. L'uso dei primati non umani è consentito solo in casi eccezionali.

E' inoltre vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani da utilizzare a fini sperimentali.

Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, a meno che l'anestesia non sia per l'animale più traumatica della stessa procedura ovvero risulti incompatibile con le finalità della stessa.

Viene disciplinato il riutilizzo degli animali. E per ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero promuove la definizione di programmi per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali allevati e soppressi ai fini sperimentali.

Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.

Gli stessi soggetti devono inoltre istituire un organismo (una persona) preposta al benessere degli animali e un apposito registro.

CHE COSA PREVEDE LA DIRETTIVA

I contenuti della direttiva 2010/63/Ue. La direttiva si applica a tutti gli animali vertebrati vivi non umani, nonché ad alcuni invertebrati che provano l'esperienza del dolore (seppie, polpi, ecc.).

L'uso di primati non umani è soggetto a restrizioni e il ricorso a scimmie antropomorfe (scimpanzé, bonobo, gorilla e oranghi) è vietato. Le scimmie antropomorfe possono essere utilizzate solo in casi eccezionali per garantire la sopravvivenza della specie o, in caso di comparsa improvvisa di un'affezione potenzialmente letale o debilitante per gli esseri umani.

I settori oggetto di sperimentazione animale: la ricerca di base; la ricerca traslazionale e applicata che persegue uno dei seguenti scopi: la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie o di anomalie sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante, la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante, il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini agronomici; la messa a punto, la produzione o le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi, ecc. rivolti a uno degli obiettivi di cui sopra; la protezione dell'ambiente naturale e della biodiversità;l'istruzione superiore o la formazione professionale.

I progetti. L'uso di animali a fini sperimentali è consentito nei casi in cui non esiste un metodo alternativo soddisfacente in conformità con il principio che prevede la sostituzione, la riduzione o il perfezionamento delle sperimentazioni sugli animali. I progetti che richiedono esperimenti sugli animali sono valutati dall'autorità competente. Nessun progetto può avere inizio prima di aver ricevuto una valutazione favorevole da parte dell'autorità competente. Tale valutazione deve dimostrare che l'uso di animali è giustificato, e che i benefici previsti superano i danni causati agli animali. Il numero di animali utilizzati in un progetto deve essere ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto. Le condizioni di vita e i metodi utilizzati nelle procedure devono evitare il più possibile il dolore, la sofferenza o l'angoscia negli animali.

Il benessere degli animali. Gli animali utilizzati a fini sperimentali devono ricevere cure e terapie adeguate. Essi devono essere sistemati in gabbie di dimensioni sufficienti e in un ambiente adatto a ciascuna specie, secondo le norme di cui all'allegato III della direttiva. I metodi di soppressione devono limitare il dolore, la sofferenza e l'angoscia provati dagli animali. Solo il personale che possiede le competenze richieste può procedere alla soppressione degli animali nello stabilimento dell'allevatore, di un fornitore o di un utente secondo uno dei metodi di cui all'allegato IV della direttiva.

Le procedure. Le sole procedure autorizzate sono quelle che sono state ammesse nel quadro del progetto. Sono classificate secondo il loro grado di gravità, conformemente all'allegato VIII della direttiva. Devono essere eseguite sotto anestesia o utilizzando un altro metodo (analgesici, ecc.), a meno che non sia giudicato inappropriato o se l'anestesia è considerata più traumatica per l'animale della procedura stessa. Ove possibile, la vita degli animali dovrebbe essere risparmiata. Le procedure sono progettate per causare la morte del minor numero possibile di animali e in modo tale da ridurre la durata e l'intensità della sofferenza.

Il riutilizzo di un animale è un mezzo per ridurre il numero totale di animali da laboratorio. Qualsiasi riutilizzo di un animale in una nuova procedura è regolamentato. Prima di riutilizzare un animale, si deve tenere conto della gravità delle procedure combinate, della salute dell'animale e del parere del veterinario. Al termine di una procedura, il veterinario o una persona competente decide se l'animale può essere mantenuto in vita.

Viene stabilito un sistema di autorizzazioni per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori, e i rispettivi stabilimenti. Previste ispezioni, almeno una volta l'anno.

Ciascun animale introdotto in uno stabilimento deve essere contrassegnato con un marchio di identificazione e consegnato nel registro contenente le informazioni sugli animali (numero, specie, origine, data di vendita o di acquisto, ecc.). Tale registro è conservato per almeno cinque anni e messo a disposizione del pubblico.


Inoltre, ciascun cane, gatto o primate non umano deve avere un fascicolo personale contenente informazioni utili sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale dell'animale in questione e sui progetti nei quali è utilizzato.