Dal governo

Ddl sui debiti Pa: quelli sanitari si pagano a tutti i costi, pena diffida e commissariamento. Ecco il testo

Eccolo il capitolo sulla sanità del Ddl sui nuovi pagamenti dei debiti Pa approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Per il quale il Govenro ha messo sul piatto altri 43,1 miliardi da pagare entro luglio che si sommano ai 4,8 rimanenti del 2013 e ai 19,7 previsti per il 2014. E che prevede l'estinzione definitiva dei debiti, anche a colpi di diffide e commissariamenti - "autnomie speciali" comprese - e l'impignorabilità dei fondi delle regioni in rosso, purché (come ha detto la Consulta) siano subito utilizzati per i pagamenti. Poi, anticipazioni per la liquidità di cassa per le Regioni anche per la parte di debiti accumulati al 31 dicembre 2012 già pagata all'entrata in vigore del vecchio «salvadebiti». E questo per sistemare la cassa 2013 che ha pagato anche poste pregresse.

Poi, le regole per garantire «l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica». Le diposizioni per garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari si articolano nel Ddl rispetto a varie situazioni che potrebbero portare all'inapplicabilità della norma.

Per chi ha usato fondi altrove
Se la Regione «ha operato distrazioni di cassa» ma non ha chiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità per recuperare lo squilibrio, ha l'obbligo di richiedere l'accesso alle anticipazioni che servono alla copertura e se non lo fa «è diffidata a trasferire agli enti del Ssr le risorse» o ad adottare tutti gli atti necessari «a ottenere l'accesso all' anticipazione; in caso di perdurante inerzia si attiva la procedura di conimissariainento».

Per chi ha fatto investimenti extra
Nel caso in cui invece la Regione abbia effettuato investimenti utilizzando il fondo sanitario corrente, ma abbia chiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità necessarie anche in questo caso a recuperare lo squilibrio, avrà l'obbligo di dimostrare condizioni economico finanziarie che possano garantire il rispetto dei tempi di pagamento previsti calla legislazione oppure ad accedere alle anticipazioni di liquidità necessarie per coprire lo squilibrio, con «attivazione della procedura di diffida» e commissariamento se non prrovederà.

Per le «autonomie speciali»
Anche le autonomie speciali che non hanno fornito i dati per la verifica sui tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva comunitaria e dalla legislazione nazionale, dovranno invece farlo e se si presentassero criticità nella gestione di cassa, saranno tenute come le altre Regioni ad accedere alle anticipazioni di liquidità, diffida e commissariamento eventuale compreso.
Per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012 ci saranno poi 770 milioni in più, proprio perché il Ddl «impone alle Regioni di recuperare integralmente gli squilibri riscontrati».

Il blocco dei prignoramenti
Infine, per evitare paralisi nei Lea per effetto dell'attivazione delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere, è previsto anche nel Ddl il blocco dei pignoramenti e la possibilità di utilizzo immediato delle relative somme.

Rispetto alla sentenza 186/2013 della Corte Costituzionale che ha bocciato il divieto di avviare o proseguire fino al 31 dicembre 2013 procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni commissariate e con piani di rientro, le previsioni del decreto-legge 9/1993 assicurano l'impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali per l'erogazione dei servizi sanitari che la Corte aveva ritenuto parzialmente incostituzionali dalla stessa Corte (sentenza 285/1995) nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità a esecuzione forzata delle somme, non si prevedeva la condizione che l'organo di amministrazione dell'azienda quantificasse trimestralemnte e preventivamente gli importi necessari seguendo l'ordine cronologico delle fatture.

Per questo il Ddl dispone l'obbligo del tesoriere, al momento dell'adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di «rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza delle Aziende sanitarie finalizzate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale».

Inoltre, è previsto anche l'obbligo di comunicare immediatamente la deliberazione all'istituto a cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa perché renda immediatamente disponibili le somme, anche in caso di «notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva e senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale» per assicurare la continuità di erogazione delle funzioni essenziali del servizio sanitario e si stabilisce che dalla data della delibera l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture, per «rispettare pienamente le prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 285 del 1995».