Dal governo

Cure transfrontaliere: il Dlgs in vigore dal 5 aprile. Il testo

E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014 il Dlgs «4 marzo 2014, n. 38 Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonchè della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro», che è in vigore, come specifica la stessa Gazzetta, dal 5 marzo scorso.

Parte così ufficialmente quella «Schengen sanitaria» che permetterà ai pazienti Ue di spostarsi per ricevere un'assistenza di qualità in altri Paesi. Con paletti e regole ben precise, in parte ancora da fissare. Anche perché il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/24/Ue - e della direttiva 2012/52/Ue che introduce misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro - varato dall'esecutivo Renzi, mette in piedi un'articolata architettura basata su autorizzazioni preventive, tariffe, rimborsi.

Ora il sistema sanitario nazionale diventa un sistema sanitario europeo con una mobilità facilitata dei pazienti. Con tre premesse: la possibilità di accedere solo alle cure che sono inserite nei Lea, salvo deroghe regionali; la possibilità di ricevere solo un rimborso indiretto, dopo aver pagato di tasca propria; l'obbligatorietà del rimborso limitata all'assistenza erogata nell'ambito del Ssn. Restano escluse dal campo di applicazione della direttiva tre categorie: i servizi "long term care", i trapianti d'organo e i programmi pubblici di vaccinazione.

Il decreto, come detto, va ancora riempito di contenuti. A partire da quel "Punto di contatto nazionale" che sarà accessibile dal portale del ministero della Salute: qui i cittadini troveranno tutte le informazioni necessarie su strutture, criteri e modalità dei rimborsi, tariffe ed eventuali autorizzazioni preventive. Il decreto infatti prevede che una serie di prestazioni - che la Conferenza Stato-Regioni dovrà individuare entro 60 giorni dalla pubblicazione - debba ricevere il via libera dell'Asl di competenza, entro 30 giorni dall'inoltro della domanda da parte del cittadino.

Il punto di contatto nazionale
A disposizione sia dei pazienti in entrata che di quelli in uscita, il Punto di contatto nazionale è il fulcro della direttiva: qui convergeranno le informazioni sui centri che erogano le cure, sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, sulle condizioni e i termini del rimborso e le informazioni da includere nelle ricette mediche. Il portale sarà realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

L'autorizzazione preventiva
Questi - in attesa del regolamento attuativo - i casi in cui il rimborso è soggetto ad autorizzazione preventiva: ricoveri di almeno una notte e prestazioni che richiedono l'ultilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di un'apparecchiatura mediche altamente specializzate e costose. È fatta salva la possibilità, per le Regioni, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva. L'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui l'assistenza non sia erogabile sul territorio nazionale in tempi congrui. Il sì a curarsi fuori può essere negato, secondo la direttiva, in caso di rischi per la sicurezza del paziente e dubbi su standard, qualità dell'assistenza e vigilanza.

I rimborsi
La prestazione, anche di telemedicina, sarà rimborsabile purché rientri nei Lea e salvo deroghe regionali. Valgono le tariffe regionali, in ogni caso la copertura non supererà il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le Regioni, in ogni caso, possono sempre decidere di rimborsare agli assicurati in Italia altre spese, come viaggio, alloggio e altro, per i disabili.

Le reti di riferimento europee
I punti di contatto nazionali svolgeranno un ruolo chiave anche nella creazione delle reti di riferimento europee («Ern», nel testo della direttiva) che dovrebbero garantire una serie di vantaggi tra i quali: una rete informativa comune che permetta lo scambio di competenze e risultati raggiunti; uno stimolo alla formazione e alla ricerca; la promozione di economie di scala attraverso la specializzazione dei servizi; l'accelerazione su temi come le malattie rare, trattate oggi in modo ancora disomogeneo da un Paese all'altro.