Dal governo

Bilanci, modifica al Dlgs 118/2011: si delle Regioni se si cambia anche sulla sanità

C'è intesa dell'Unificata sullo schema di Dlgs che integra e coregge il Dlgs 118/2011, quello sull'omogenizzazione dei bilanci. Ma a una condizione: che si accolga l'emendamento delle Regioni - il primo di un pacchetto più articolato - in cui si prevede il reintegro tra le "correzioni" anche della parte (Titolo II) che riguarda la sanità.

Il ministro per gli Affari Regionali, Maria Carmela Lanzetta, al termine della Conferenza ha espresso una valutazione positiva sui lavori. «Il via libera dato da Regioni, Comuni e Province è importante perché era necessario avviare un percorso per l'armonizzazione dei sistemi finanziari degli enti locali. Come ministro per gli Affari Regionali sarò da questo momento pronta a dirimere tutte le discussioni per concertare il provvedimento e il ministero sarà disponibile a ospitare tavoli di lavoro che renda attuabile il decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci che sarà utile a rilanciare i rapporti tra Stato, Regioni e Enti locali».

Lo schema di decreto, all'art. 1 c. 3, esclude infatti dall'applicazione dei principi e delle norme contabili previste dal Titolo I e dal Titolo III gli enti sanitari di cui al Titolo II.

Tuttavia il titolo II (art. 19 c. 2) include tra gli enti sanitari le Regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda la gestione sanitaria.

Secondo le Regioni sembrerebbe quindi che per una parte del bilancio regionale (perimetro sanità) non valga la nuova disciplina relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili (es. schemi di bilancio, nuove classificazioni per missioni e programmi, piano dei conti finanziario per la codifica dei capitoli di bilancio ecc.).

Considerando il principio di unità e di universalità del bilancio, le Regioni ritengono che la disciplina contabile del Titolo I debba trovare applicazione in linea generale su tutto il bilancio regionale. Su questa base si inserisce la disciplina specifica del titolo II che dispone riguardo ad alcuni specifici trattamenti contabili ma non definisce una disciplina contabile completa.

L'esclusione dell'applicazione dei principi di armonizzazione del Titolo I (e del futuro Titolo III) per l'ambito sanitario gestito dalla Regione, determina un "vuoto" normativo.

Fermi restando il principio di unità e di universalità del bilancio e considerato che il Titolo II non contiene una completa disciplina contabile, occorre riformulare il dispositivo di legge per meglio chiarire che per la parte del bilancio regionale relativa all'ambito sanitario valgono le regole del Titolo I fatte salve le eccezioni previste dal Titolo II.

Inoltre le Regioni ritengono opportuno esplicitare e precisare che le entrate da manovra fiscale devono essere accertate nell'esercizio finanziario di competenza dei tributi.

L'emendamento prevede anche una procedura specifica per le Regioni in piano di rientro, che consente un monitoraggio rafforzato delle scritture contabili relative ai flussi derivanti dagli automatismi che comportano le maggiorazioni dell'aliquota delle imposte regionali e sono indicate le disposizioni relative allo svincolo delle somme alla sussistenza di alcune condizioni previste dalla legislazione vigente ivi compresa la legge 27/12/2006 n°296 art.1, comma 796 lett.b) ottavo periodo.

Per una soluzione «lineare, trasparente e efficiente» - concludono le Regioni - in prospettiva «si potrà valutare fino a che punto spingere il ragionamento:
a)Le Regioni applicano sempre il titolo I sugli aspetti di contabilità finanziaria. L'obiettivo è allineare la contabilizzazione in contabilità finanziaria del finanziamento sanitario ai principi sanciti dal Titolo I.
b)Le Regioni tengono un sistema contabile economico-patrimoniale unico, più aderente alle regole previste dal titolo II (già in uso per l'ambito sanitario) con riconciliazione annuale dei dati ai fini del consolidamento con i bilanci degli enti regionali extra sanità».