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Fitosanitari: nuova raffica di sanzioni per chi non rispetta le regole Ue. Dlgs in Gazzetta

Raffica di nuove sanzioni - che decideranno e applicheranno Regioni e Province autonome - per chi viola le norme Ue sui fitosanitari. A prevederle è il il Dlgs 17 aprile 2014 numero 69, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio su «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari».

Obblighi in materia di immissione sul mercato
Chi immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro, ridotta alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro se il fatto è «particolare tenuità ».
Stesso importo della saniazione - da 15.000 a 150.000 euro - per chi introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario autorizzato, ma con composizione chimica differente rispetto a quella autorizzata dall'autorità competente (e stessa sanizione dell'altro caso se il fatto è lieve).

Violazione degli obblighi di autorizzazione
Le multe vanno da 40.000 a 150.000 euro per il titolare dell'autorizzazione o del permesso o il responsabile dell'etichettatura che non rispetta le prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo o non appone in modo indelebile e inequivoco sull'etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate. E la sanzione può essere ridotta nei casi "lievi" a 2.000-20.000 euro.
Multa invece tra 35.000 e 100.000 euro per chi non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo e le prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, con una sanzione eventualemnte ridotta analgoa agli altri casi.

Violazione degli obblighi di classificazione e modifica dell'etichettatura
Il titolare dell'autorizzazione al commercio parallelo che non provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l'etichetta paga da 5.000 euro a 15.000 euro, se l'adegua con ritardo ingiustificato, paga invece da 1.500 euro a 4.500 euro.
Se invece le modifiche della classificazione e l'aggiornamento dell'etichetta disposte dall'Autorità competente sono peggiorative rispetto a quelle precedentemente autorizzate, la sanzione amministrativa va da 40.000 euro a 150.000 euro e se in questo caso c'è un ritardo ingiustificato la multa va da 20.000 euro a 35.000 euro.


Violazione degli obblighi sul periodo di tolleranza per lo smaltimento delle scorte
Chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente paga da 20.000 euro a 35.000 euro e chi impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e le modalità definite dall'Autorità competente ha una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro.
Il periodo di tolleranza in questo caso può essere concesso «solo per motivi non connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente».

Violazione degli obblighi di informazione sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed effetti inattesi
Paga da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione che omette di notificare immediatamente al ministero della Salute qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto, sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi più i criteri del regolamento. Stessa sanzione se l'omissione riguarda le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi terzi.
In questi casi, eventuali ritardi ingiustificati sono puniti con la sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro mentre se il titolare omette di comunicare annualmente al ministero della salute, qualsiasi informazione sulla mancanza dell'efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test
Chiunque omette di consultare le informazioni prima di effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, per verificare presso il ministero della Salute se e a chi sia già stata concessa un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.


Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali vertebrati
Chi effettua sperimentazione su animali vertebrati anche se sono disponibili altri metodi (o la avvia mentre avrebbe potuto utilizzare i metodi convenzionali), è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
Chi non verifica invece che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, è soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro e se non si informa la Salute che non è stato raggiunto l'accordo sulla condivisione delle relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, con il titolare delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, è punito con una multa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Violazione degli obblighi su imballaggio e presentazione
Chi effettua l'imballaggio o la presentazione in modo tale da indurre in errore rispetto ad alimenti, bevande o mangimi è punito con la sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro e se non aggiunge sostanze per scoraggiarne o impedirne l'ingestione è soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.


Violazione degli obblighi in materia di pubblicità dei prodotti fitosanitari
Chi pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati o lo fa con messaggio privo della frase di cautela «Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto» e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se presente ma non facilmente leggibile e chiaramente distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo, la sanzione amministrativa va da 5.000 euro a 15.000 euro.
Chiunque include nel messaggio pubblicitario informazioni sotto forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti sui possibili rischi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, è soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro. Stessa sanzione per chi chi include nel messaggio per prodotti fitosanitari non a basso rischio, la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» o pubblicizza prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o l'uso senza adeguati indumenti protettivi, l'impiego del prodotto vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze Sanzione ionvece da 5.000 a 15.000 euro per chi include nel messaggio pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili o pubblicizza o diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver richiamato l'attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo appropriati che figurano nell'etichetta.

Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati
Chi omette la tenuta del registro sui dati prescritti dal regolamento per almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione, o serichiesti non mette a disposizione del ministero della Salute le informazioni contenute, è soggetto alla sanzione amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro.
Chi non realizza un monitoraggio successivo all'autorizzazione o non comunicano all'autorità i risultati del monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
Chi omette di fornire al ministero della Salute tutti i dati sul volume delle vendite di prodotti fitosanitari, è punito con una multa da 1.000 euro a 3.000 euro.