Dal governo

Opg, la legge in Gazzetta. E' in vigore dal 1 giugno

E' in vigore da domenica 1 giugno la legge 30 maggio 2014, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari».

Stop ai ricoveri in Opg
Il testo prevede che salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario non è idonea ad assicurare cure adeguate, e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il giudice dispone nei confronti dell'infermo o del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza - anche provvisoria - diversa dal ricovero in Opg o in una casa di cura e di custodia (sezioni costituite all'interno degli stessi Opg). Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene.

Accertamento della pericolosità sociale
Poi, è previsto maggior rigore nell'accertamento della pericolosità sociale che giustifica il ricovero in Opg. L'accertamento va effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali. Non si può, inoltre, basare la pericolosità sociale sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali. Non sarà inoltre possibile disporre la custodia cautelare provvisoria in Opg dell'infermo e seminfermo di mente. La misura ora prevista è il ricovero presso apposite strutture ospedaliere.

Formazione degli operatori
Le regioni, senza oneri per il bilancio dello Stato, dovranno organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore, che mirano alla progettazione e all'organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e al soddisfacimento delle esigenze di mediazione culturale. Le regioni, inoltre, entro il 15 giugno 2014, potranno modificare i programmi presentati, e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, e contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle Residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza – Rems.

Zero Opg, adempimento Lea
Il testo approvato stabilisce che il rispetto degli impegni per il superamento degli Opg vale come adempimento del rispetto dei Lea, quindi rientra nel sistema premiale di riparto delle risorse destinate al Ssn.

I programmi riabilitativi
I programmi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuno dei ricoverati negli Opg - predisposti dalle Regioni, attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie Asl, in accordo con gli ospedali psichiatrici giudiziari - dovranno essere predisposti e inviati obbligatoriamente al ministero della Salute e alla competente autorità giudiziaria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In particolare, per i pazienti per i quali l'autorità giudiziaria ritiene attuale la pericolosità sociale, il programma deve documentare in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà della prosecuzione del ricovero in Opg.

Misure di sicurezza a tempi contingentati
La nuova legge stabilisce anche l'impossibilità del protrarsi, sia delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive che dei ricoveri nelle Rems, per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso e l'obbligo, per le regioni, di aggiornare i ministeri della Salute e della Giustizia (e il Comitato paritetico Interistituzionale costituito presso la Stato-Regioni) sul rispetto del termine del 31 marzo 2015 per il superamento degli Opg e sulle iniziative assunte in merito, e la conferma dell'attribuzione di poteri sostitutivi al Governo se dalle comunicazioni delle Regioni risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture è tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine stabilito Inoltre è prevista anche una relazione trimestrale alle Camere dei ministri di Salute e Giustizia sul processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Gli organismi di controllo
Infine gli organismi di controllo. La legge prevede l'insediamento, presso il ministero della Salute, e la messa in funzione entro trenta giorni, di un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, composto da rappresentanti dei ministero di Salute e Giustizia e delle Regioni. Il nuovo organismo si raccorda con il Comitato paritetico interistituzionale costituito presso la Stato-Regioni la quantificazione in 4,38 milioni per il 2014 e in 1,46 milioni per il 2015 degli oneri derivanti dalla proroga annuale della chiusura degli Opg.