Dal governo

Scuole di specializzazione mediche regionali sotto il controllo del Miur. Altolà delle Regioni

Per l'accesso alle scuole di specializzazione arriva la graduatoria unica nazionale (VEDI ). E in questa dovranno confluire anche le eventuali borse in più rispetto a quanto deciso a livello centrale che le Regioni intendono mettere in campo.

Ma con una serie di precisi paletti che il ministero dell'Università ha indicato ai governatori con una lettera a cui si allega anche un "modulo" da compilare a livello locale perché il Miur possa avere tutto sotto controllo.

Fatto questo, che alle Regioni non piace. Perché se il regolamento di attuazione della legge n. 28/2013 (quella appunto con cui si istituisce la graduatoria unica) prevederà che le Università possono attivare ulteriori contratti finanziati con risorse regionali o provinciali purché questi siano comunicati al ministero entrro il 24 luglio, prima cioè della pubblicazione del bando (termine che scade il 31 lulgio), gli assessori sottolineano che in assenza della pianificazione nazionale, l'intervento regionale non può essere coerente ed efficace, ma neppure giustificabile se, come sembra, il Miur avrà la massima autonomia decisionale anche sui contratti locali, utilizzati in questo modo senza tenere in alcun conto la programmazione regionale.

Tempi stretti quindi per le Regioni (al 24 luglio mancano solo tredici giorni). E la commissione Salute ha deciso per questo di passare la palla ai presidenti perché intervengano sul Miur.

La lettera dell'Università, infatti, afferma che vista l'esistenza della graduatoria nazionale, anche i contratti regionali dovranno seguire l'iter che prevede la loro assegnazione da parte del ministero in base al tipo di scuola, individuano tra le Università della Regione di riferimento quella (o quelle) con i requisiti strutturali e disciplinari «idonei all'attivazione».

Deciderà il Miur, quindi, anche a livello locale. E per questo alle Regioni è chiesto di «indicare obbligatoriamente» nel modulo allegato alla lettera, per ciascuna scuola di specializzazione «di primario interesse» della Regione, il numero di contratti da finanziare a livello locale e «facoltativamente» ulteriori scuole diverse da quelle di interesse prioritario in cui distribuire eventualmente i contratti se le prime non venissero attivate.

Ma il controllo del Miur non si ferma qui. Nella lettera del ministero si fissano sei paletti per l'anno accademico 2013-2014:

1) l'utilizzo dei contratti regionali in aggiunta a quelli statali potrà essere preso in considerazione solo per le scuole già istituite in Università della Regione nel 2012-2013;

2) l'attribuzione o meno di contratti statali non sarà legata alla presenza di eventuali contratti regionali, ma sarà solo in funzione dei requisiti strutturali e disciplinari della specifica scuola in ogni ateneo;

3) i contratti regionali si aggiungeranno a quelli statali e saranno assegnati ai candidati secondo l'ordine della graduatoria nazionale senza avere riserve specifiche (residenza, ateneo di provenienza ecc.) se non quelle previste dalla normativa nazionale;

4) la somma dei contratti statali e regionali attivabili presso una scuola non potrà essere superiore alla sua capacità ricettiva;

5) potranno essere attivati contratti regionali solo per scuole di specializzazione che abbiano i necessari requisiti strutturali e disciplinari anche per quanto riguarda il personale docente e il direttore della scuola;

6) dopo l'attivazione dei contratti regionali, la Regione dovrà attribuire i relativi finanziamenti alle Università interessate secondo quanto sarà successivamente comunicato dal ministero e per l'intera durata del corso di specializzazione.

Dalla scelta e selezione delle scuole fino ai finanziamenti, quindi, il Miur fa da "cappello" ai contratti di specializzazione regionali. Anzi, nella lettera il ministero sottolinea anche che in caso di scuole di specializzazione aggregate di atenei di diverse Regioni, i contratti saranno comunque attribuiti all'ateneo capofila che dovrà garantire la rotazione dei medici in formazione tra le strutture della rete formativa per assicurare che presso le strutture di ogni Regione si formi ogni anno un numero di medici almeno pari a quello dei contratti finanziati.

Infine, per l'articolazione del percorso didattico si utilizzerà la rete complessiva della scuola, formata da tutte le singole reti delle Università aggregate sia per la parte professionalizzante che per il tronco comune. E un accordo tra le Università dovrà stabilire i principi di base per garantire la rotazione degli specilizzandi tra le reti formative delle scuole aggregate.