Dal governo

Farmacisti: comunicazione sostanze dopanti entro il 31 gennaio

Anche quest'anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto attuativo 24 ottobre 2006 (modificato dal DM 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2015, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella Pec (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.
I questionari trasmessi da caselle non Pec non saranno presi in considerazione.
Il termine previsto per l'invio dei dati è il 31 gennaio 2015.
Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa quantità di mannitolo e glicerolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale ed orofaringeo, ai sensi del D.M. 3 febbraio 2006. Le istruzioni sul sito del ministero della Salute.