Dal governo

Ordini e incompatibilità di cariche, Cantone: «La decisione spetta alla Giunta delle elezioni di Camera e Senato»

di Rosanna Magnano

Sulla questione delle incompatibilità dei senatori-presidenti di ordine l'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) interviene assumendo di fatto una posizione «pilatesca»: «Le cause di incompatibilità tra il mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali devono essere accertate non dall'Autorità nazionale anticorruzione, ma dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi della normativa vigente in tema di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità». E' quanto si legge nella delibera dell'Autorità nazionale Anticorruzione n.1 del 9 gennaio.

La delibera non scioglie quindi tutti i nodi rispetto ai tre senatori-presidenti di ordine coinvolti dall'«affare» incompatibilità: il presidente di Fnomceo Amedeo Bianco (Pd), la presidente della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, Annalisa Silvestro (Pd), il presidente dell'Ordine nazionale dei farmacisti, Andrea Mandelli (Fi). La palla passa infatti alla Giunta delle elezioni del Senato. Resta incerto se, al netto delle prevedibili pressioni politiche, l'organo che ha il compito di valutare i titoli di ammissibilità riterrà opportuno o meno di pronunciarsi nel merito. Anche perché le tre federazioni nazionali sono ormai in prossimità del rinnovo dei vertici.

Il provvedimento firmato dal presidente Anac, Raffaele Cantone, fa seguito al quesito posto all'Autorità nazionale anticorruzione dal Presidente dell'ordine dei farmacisti Andrea Mandelli (nota del 5 gennaio 2015, ns. prot. n. 346 del 7 gennaio 2015) in merito a eventuali profili di incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013, tra le cariche di natura elettiva ricoperte all'interno degli ordini professionali e le funzioni pubbliche elettive ricoperte negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato.

L'Autorità ricorda che la legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione si applica anche agli ordini e ai collegi professionali, «in quanto gli stessi sono considerati enti pubblici non economici dal legislatore e dalla giurisprudenza».

Ma il decreto legislativo n. 39/2013 stabilisce l'incompatibilità di coloro che, all'interno di un ente pubblico, svolgono incarichi amministrativi di vertice, di amministratore, nonché incarichi dirigenziali. «Tuttavia, le incompatibilità previste da tale norma - si legge nella delibera dell'Anticorruzione - non si estendono alle funzioni pubbliche elettive negli organi costituzionali di rappresentanza politica dello Stato a livello nazionale».

Infatti, sottolinea la delibera, «l'art. 11, primo comma del d.lgs. n. 39/2013 statuisce solo le incompatibilità tra gli incarichi "amministrativi" all'interno di enti pubblici e le cariche di governo, mentre le incompatibilità previste dai successivi articoli e commi sul punto fanno riferimento soltanto alle funzioni pubbliche elettive eventualmente ricoperte a livello regionale e locale». Quindi necessariamente, conclude la delibera Anac, di eventuali incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi di natura elettiva all'interno degli ordini professionali dovrà occuparsi la Giunta delle elezioni del Senato o della Camera.