Dal governo

Farmacie, l'atto d'indirizzo per il rinnovo della Convenzione

Ecco il testo dell'Atto di indirizzo inviato dal Comitato di settore delle Regioni al Governo. Tra i cardini del documento, la piena integrazione con le attività del Servizio sanitario nazionale visto anche il nuovolo ruolo "di servizio" assunto dai presidi, la ridefinizione della struttura del compenso e la revisione dei tempi di pagamento.

Questi i dettagli tecnici:
Acconto e Tempi di pagamento.
Si rende necessario riconsiderare la corresponsione dell'acconto di cui al comma 4 art. 8 Dpr 371, il quale prevede la possibilità delle farmacie di richiedere un acconto alle aziende Usl nel mese di gennaio di ciascun anno pari al 50 % di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal Ssn a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente (secondo le Regioni l'acconto deve essere superato in quanto nessun fornitore Ssn viene attualmente remunerato prima di erogare la prestazione). In aggiunta o in alternativa i tempi di pagamento convenzionali possono essere ridefiniti come da normativa europea.
In accordo con quanto previsto dall'art.50 della legge 326/2003 si propone di superare la disposizione della precedente convenzione che consentiva alle farmacie di spedire le ricette all'interno dell'anno solare. Poiché le farmacie pagano i loro fornitori a 90 gg, si rileva l'utilità di posticipare rispetto a quello previsto dalla attuale convenzione il termine ultimo per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie.

Ricette incomplete e Commissione farmaceutica aziendale. Considerato che è in via di attuazione il progetto della ricetta dematerializzata che comporterà il superamento della maggioranza dei contenziosi con le farmacie in attesa della piena attuazione, si prevede di riconsiderare i casi di non accettabilità delle prescrizioni farmaceutiche.
La presidenza delle commissioni farmaceutiche costituite presso ogni azienda o consorzio tra aziende della stessa provincia, e con essa la possibilità di decidere l'esito del caso (poiché il voto
del presidente prevale in caso di parità), è sempre assegnata all'associazione di categoria, delle farmacie private o pubbliche, cui appartiene la farmacia interessata al caso (comma 2 e comma 3 art. 10 DPR 371/98). Si ritiene necessario la ridefinizione della norma che rego
regola la composizione di detta commissione o l'espressione del parere della medesima. Si propone l'abolizione della Commissione Farmaceutica Regionale.

Contributo Enpaf. Si ritiene necessario valutare di eliminare il versamento all'Enpaf che le Aziende Usl devono, a titolo di contributo a favore dei titolari di farmacie private, nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Ssn, per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in regime convenzionale (comma 4 art. 17 Dpr 371).

Ridefinizione della struttura del compenso alle farmacie convenzionate. Attualmente sulla base delle modifiche alla normativa sopra citata l'erogazione dei farmaci sul territorio avviene con le seguenti forme: a) erogazione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico; b) erogazione diretta da parte delle strutture pubbliche;
c) erogazione attraverso le farmacie convenzionate dei farmaci acquistati dall'Azienda USL (cosiddetta distribuzione per conto); d) cessione alle farmacie convenzionate del contratto stipulato tra Aziende USL e aziende farmaceutiche. Rilevato necessario individuare un meccanismo che consenta alle Regioni il rispetto dei tetti di spesa definiti a livello nazionale o regionale anche attraverso il coinvolgimento della distribuzione intermedia e finale si ritiene opportuno, anche nello spirito dell'obiettivo della trasformazione della farmacia in una struttura a prevalente attività sanitaria integrata con il Ssn, andare a individuare meccanismi di remunerazione dell'attività svolta dal farmacista scollegati dal prezzo dei medicinali. Questo aspetto è fondamentale in particolare nell'ambito dell'erogazione dei medicinali al di fuori del regime convenzionale (lettere c e d del presente punto).
Relativamente agli eventuali oneri a carico del SSR riconducibili alle attività dei servizi e prestazioni resi dalle farmacie diversi da quelli dell'erogazione del farmaco devono essere di esclusiva competenza regionale nel rispetto da quanto previsto dall'art.6 del D.Leg 153/2009.
Inoltre si rileva la necessità di considerare l'elenco di AIFA relativo al PHT un elenco minimo tenuto conto quanto previsto dall'art.8 della legge 405/2001 che da mandato alle Regioni di definire accordi e modalità operative con le OOSS di farmacie pubbliche e private.
La convenzione deve prevedere l'obbligatorietà dell'adesione delle farmacie ai contenuti degli accordi regionali anche per quanto riguarda l'erogazione dei servizi aggiuntivi che la qualificazione del ruolo implica.