Dal governo

Segnalazioni «anticorruzione» anche nelle società

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche devono tutelare i propri dipendenti che segnalano illeciti commessi da colleghi, adottando misure che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante e consentano la corretta gestione istruttoria delle problematiche segnalate. L'Autorità nazionale anticorruzione ha fornito conla determinazione n. 6/2015 una serie di importanti elementi interpretativi e di profili operativi per la corretta applicazione dell'articolo 54-bis del Dlgs 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 per garantire tutela ai dipendenti pubblici che segnalano atti, fatti e comportamenti costituenti illeciti commessi da propri colleghi, introducendo così nell'ordinamento la disciplina del whistleblowing. Con la determinazione 6/2015 l'Autorità detta una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela, proponendo un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che ogni amministrazione potrà adattare sulla base delle proprie esigenze organizzative.

L'ambito di applicazione

L'Anac precisa anzitutto che la normativa si applica solo ai dipendenti pubblici, indipendentemente dalla configurazione del loro rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, con contratto di diritto privato o di diritto pubblico). Tuttavia l'Anac ha ritenuto opportuno estendere l'applicazione delle linee-guida di tutela anche ad altri soggetti operanti nel sistema pubblico allargato, come i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (ad esempio le società partecipate) e degli enti pubblici non economici (come le aziende speciali), individuando addirittura margini applicativi per i collaboratori, i consulenti e i dipendenti di soggetti appaltatori di amministrazioni pubbliche. In relazione all'oggetto delle segnalazioni, secondo l'Anac, le condotte illecite sottoponibili alla procedura comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione previsti dal codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato per ottenere vantaggi privati, e i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno a prescindere dalla rilevanza penale.

Gli illeciti

Secondo l'Anac, le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche le notizie acquisite in altre attività lavorative. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci. Sul sistema di garanzia, il dipendente che segnala condotte illecite deve essere tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. L'Autorità invita le amministrazioni e gli enti a prevedere che le segnalazioni vengano inviate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di consentire una gestione omogenea con le altre problematiche legate alla prevenzione della corruzione. La gestione delle segnalazioni deve avvenire in maniera trasparente, secondo regole certe per l'istruttoria, volte soprattutto a tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione e a tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette


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