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Fumo, divieti e nuove regole. La circolare attuativa firmata dalla Lorenzin

La ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato ieri la circolare indirizzata ai prefetti che fornisce indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore del Dlgs 6/2016, che recepisce la direttiva 2014/40/UE sche allinea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

Le disposizioni del decreto sono, in via generale, applicabili a decorrere dal 20 maggio 2016, data individuata a livello comunitario per l’entrata in vigore delle disposizioni, armonizzate, nel territorio dell'Unione Europea. Per alcune disposizioni è prevista una diversa data di entrata in vigore. Tra queste assumono particolare rilievo quelle contenute nell'articolo 24, concernente le misure a tutela della salute dei minori, vigenti a decorrere dal 2 febbraio 2016.
La circolare nelle sue premesse sottolinea che la finalità delle nuove norme è assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso l'introduzione di maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori e, in particolare, i minori dal consumo di prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina.

Queste le novità: obblighi e divieti
• Obbligo di apporre sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua le cosiddette “avvertenze combinate relative alla salute”, composte da: avvertenza testuale, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il fumo, al fine di dissuadere i consumatori dal consumo di tabacco;
• divieto di vendere pacchetti da 10 sigarette e confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;
• divieto di utilizzare additivi che rendano più “attrattivo” o “più nocivo” il prodotto del tabacco, quali, ad esempio, la caffeina, le vitamine, i coloranti delle emissioni o anche gli additivi che facilitino l'inalazione o l'assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche sotto forma incombusta;
• divieto di utilizzare “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare, quali odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe, etc.;
• divieto di utilizzare nell'etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, etc.

Divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture ospedaliere
L'articolo 24, comma 1, del Dlgs. n. 6/2016, modificando l'articolo 51, comma 1-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introduce il divieto di fumo nelle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, dei presidi ospedalieri e degli Irccs pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli Irccs.
In caso di violazione del divieto sono applicabili le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificate dalla legge finanziaria del 2005 (articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2004, n. 311) che ha previsto un aumento del 10% dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La violazione del divieto di fumo può essere rilevata dai delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto e dai pubblici ufficiali e agenti, ai quali competono l'accertamento e la contestazione dell'infrazione.


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