Dal governo

Fattura elettronica e split payment escludono la Pa dallo spesometro

di Matteo Balzanelli

Niente spesometro per le pubbliche amministrazioni (come anticipato sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 marzo ). Salvi anche i commercianti al dettaglio e i tour operator in relazione alle operazioni attive inferiori a 3mila euro, al netto dell'Iva. Con un comunicato stampa l'agenzia delle Entrate ha anticipato che è in corso di pubblicazione un apposito provvedimento attraverso il quale verranno sostanzialmente riproposti gli esoneri previsti anche in relazione agli anni passati. Nel provvedimento di prossima pubblicazione viene stabilita, per il 2015, l'esclusione dagli obblighi della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia per le amministrazioni pubbliche di cui di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009.
Nella sostanza, come si legge dal comunicato stampa, l'esonero sul 2015 dovrebbe ricalcare quello disposto dal provvedimento del Direttore delle Entrate n. 44922 del 31 marzo 2015, in un'ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare di ulteriori incombenze gli enti pubblici. Si deve infatti considerare che questi ultimi hanno recentemente “sofferto” l'introduzione della fattura elettronica Pa e dello split payment, dovendo di conseguenza adeguare le proprie infrastrutture informatiche, i sistemi contabili e le procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione dei flussi elettronici di fatturazione, nonché per il versamento all'erario dell'Iva dovuta dai fornitori di beni e servizi.
L'esonero dallo spesometro, per il 2015, è inoltre esteso ai soggetti che operano al dettaglio e agli operatori turistici (rispettivamente, articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972).
In questi casi, però, l'obbligo di comunicazione viene meno solo in relazione alle operazioni attive di importo unitario inferiore a tremila euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2015. Tale esclusione, peraltro, era già stata disposta anche per gli anni 2012 e 2013 con provvedimento del 2 agosto 2013, tenuto conto delle difficoltà segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria.
Inoltre, le Entrate ricordano che, la legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 953, legge 208/2015), in via sperimentale, ha stabilito che l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva «è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria».
Sul punto va sottolineato che in base ai chiarimenti forniti dal Mef, l'esonero ha carattere “oggettivo” (e non “soggettivo”), riguardando quindi le operazioni certificate con scontrini e fatture, rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie delle persone fisiche.
L'esclusione dall'obbligo di invio dello spesometro opera invece per espressa previsione normativa per i contribuenti che adottano il regime agevolato dei “nuovi minimi” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011 o quello forfetario di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). Per imprese e professionisti che non possono fruire degli esoneri il termine di presentazione è fissato per l'11 aprile (il 10 cade di domenica). Tale scadenza slitta al 20 aprile per i soggetti con periodicità Iva trimestrale.


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