Dal governo

Pareggio di bilancio, Corte dei conti critica sull’abolizione dei saldi corrente e di cassa

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Le modifiche che il governo intende apportare alla legge 243/2012 in materia di equilibri di bilancio generano situazioni di provvisorietà e di persistente incertezza operativa che rischiano di compromettere la corretta e coerente programmazione finanziaria da parte degli enti territoriali, con ricadute negative proprio sul fronte degli investimenti che si intende incentivare. Le parole critiche arrivano dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, nell'indagine conoscitiva di Camera e Senato resa pubblica di recente .
Secondo il giudizio dei giudici, i correttivi apportati vanno oltre l'intervento di semplificazione, adeguamento ai principi dell'armonizzazione contabile, efficientamento della gestione e stimolo agli investimenti, per disegnare un modello di governance della finanza pubblica che in sostanza ricalca i meccanismi tipici delle manovre annuali e che sembra non del tutto coerente con il percorso di realizzazione degli obiettivi di equilibrio strutturale tra entrate e spese e sostenibilità del debito prefigurati dall'articolo 81 della Costituzione.

Saldo corrente e il saldo di cassa. La principale criticità è rappresentata dalla soppressione dall'ambito di diretta applicazione della legge n. 243 di due parametri fondamentali per la tenuta degli equilibri di bilancio, quali il saldo corrente e il saldo di cassa. La circostanza che il saldo corrente non incida direttamente sui saldi di finanza pubblica e che il saldo di cassa risulti in qualche misura assorbito nel più ampio equilibrio della competenza “potenziata”, non sembrerebbero, secondo i magistrati, argomenti sufficienti per affidarne la regolazione con legge ordinaria di contabilità, tanto più che la loro verifica non presenta particolari difficoltà operative e il loro raggiungimento si dimostra, spesso, particolarmente impegnativo per gli enti.
Sarebbe dunque auspicabile – prosegue la Corte dei conti nel documento - che il sistema di verifiche e di correttivi previsti dalla legge n. 243 conservasse questi due parametri, richiamando al suo interno anche i principi della competenza finanziaria “potenziata” introdotta dalla riforma della contabilità (piuttosto che i relativi schemi di bilancio), così da scongiurare il rischio che eventuali squilibri di parte corrente possano ripercuotersi sulla parte capitale e sulla cassa al solo fine di assicurare il formale rispetto del vincolo del pareggio di competenza finale.

Il saldo non negativo. Il secondo limite del provvedimento del governo è connesso all'incerta determinazione dell'unico parametro che il progetto di riforma intende conservare (il saldo non negativo in termini di competenza tra entrate e spese finali), in quanto sono introdotti in esso elementi di incerta valutazione non contemplati come forme di copertura utilizzabili ai fini del rispetto dei saldi fissati in sede europea. Tra questi figurano l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, in quanto compatibile con l'equilibrio di competenza a livello di complesso degli enti territoriali della Regione interessata (compresa la Regione stessa), e il fondo pluriennale vincolato, nei limiti stabiliti con legge dello Stato compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.
I giudici bacchettano anche l'introduzione nella legge di elementi tecnici di elevato dettaglio, quale l'indicazione dei Titoli del bilancio che concorrono a definire il saldo di competenza, in un contesto in cui il provvedimento governativo risulta mirare, in più occasioni, a svuotare di contenuto la stessa legge rinforzata, con l'introduzione di nuovi e diffusi rinvii alla legge ordinaria dello Stato.
Vedremo se il giudizio della Corte dei conti condizionerà le Camere a cui compete l'approvazione del nuovo assetto della legge 243/2012.


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