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Agenzia delle Entrate: familiari a carico di pensionati, deducibilità Irpef limitata ai fondi con fini solo assistenziali

di Alberto Santi

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24 Esclusivo per Sanità24

I contributi ai fondi sanitari integrativi, versati dai pensionati per i propri familiari non fiscalmente a carico, sono deducibili ai fini Irpef, se il fondo persegue esclusivamente fini assistenziali. È quanto ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la recente Risoluzione 2 agosto 2016, n. 65/E, interpretando le disposizioni contenute negli artt. 10 e 51 del Tuir.
La normativa applicabile – In particolare, l'art. 10, comma 1, lett. e-ter), del Tuir, stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo Irpef, entro il limite massimo di 3.615,20 euro, i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale costituiti ai sensi dell'articolo 9, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero di fondi preesistenti che si siano tuttavia adeguati a dette disposizioni (si tratta dei cosiddetti “fondi doc”).
Deve trattarsi di fondi che erogano:
a)prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati;
b)prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c)prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
Il beneficio fiscale, tuttavia, non è riconosciuto se i contributi in discorso siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico.
A sua volta, l'art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir prevede che i contributi di assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tassabile se versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
La Circolare dell'Agenzia delle entrate 12 giugno 2002, n. 50/E aveva già precisato che questi contributi sono esclusi da tassazione anche se versati in favore di familiari del dipendente, compresi quelli non fiscalmente a carico dello stesso.
La situazione dei pensionati - Con la Risoluzione 11 luglio 2008 n. 293, l'Agenzia ha invece chiarito che non concorrono alla formazione del reddito, sempre in base al citato art. 51 del Tuir, i contributi ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se versati da lavoratori in quiescenza, sempreché rispondenti alle previsioni del contratto, accordo o regolamento aziendale. Ciò a motivo della piena equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente, sotto il profilo del trattamento fiscale.
Da quanto sopra consegue, come puntualizzato dal documento di prassi in rassegna che i pensionati - nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti (quindi, entro la soglia complessiva di 3.615,20 euro - possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, ai fondi sanitari integrativi, sempre che questi siano riconducibili alla tipologia di ente o cassa avente esclusivamente fini assistenziali, secondo il dato normativo.


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