Dal governo

Fondo vittime dell’amianto, pronta la dote di 30 milioni

di Mauro Pizzin

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 2 gennaio il decreto del ministero del Lavoro del 27 ottobre 2016 con cui sono state definite le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dall'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali negli scali marittimi secondo quanto stabilito dalla legge 257/92. .
Il fondo è stato previsto nell'articolo 1, comma 278, della legge di Stabilità per il 2016 con dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.
Si ricorda che il fondo concorre al pagamento ai superstiti di quanto ad essi dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in base a una sentenza esecutiva. Il decreto chiarisce che per gli anni 2017 e 2018 gli aventi diritto devono presentare domanda all'Inail entro e non oltre il 27 febbraio rispettivamente del 2017 e del 2018 con riferimento alle sentenze esecutive depositate nell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice individuata nella sentenza. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, invece, la domanda va presentata entro i 60 giorni successivi a quella dell'entrata in vigore del decreto appena pubblicato.
Le prestazioni del fondo concorrono al pagamento di quanto dovuto ai superstiti in base alla sentenza nella misura di una quota percentuale uguale per tutti e che sarà definita ogni anno con determina del presidente dell'Inail entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza delle domande pervenute.


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