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Novità fiscali Manovra 2017, si rafforza il bonus sulla ricerca

di Alberto Santi

Via libera definitivo alla legge di Bilancio per il 2017. Molte le novità fiscali: dall’introduzione dell’Iri, la nuova imposta con aliquota del 24% per le imprese individuali e le società di persone, alla conferma, sia pure con qualche modifica, del superammortamento del 140% e il nuovo iper-ammortamento del 250%, fino alla proroga e al rafforzamento dei bonus su ricerca e sviluppo e, in ultimo, alla nuova disciplina del gruppo Iva.

Novità per le imprese. Prima di tutto, le misure per favorire la crescita e la competitività delle aziende. La legge di Bilancio 2017 conferma anche per il prossimo anno la maggiorazione del 140%, introdotta con la legge di Stabilità 2016, del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Condizione per poter fruire del beneficio è che gli acquisti siano perfezionati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018. In quest’ultimo caso è però necessario che, entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La manovra introduce poi un iper-ammortamento del 250% per gli investimenti in beni digitali. Si tratta di due importanti misure che hanno l’unico intento di favorire gli investimenti in beni aziendali e, particolarmente, quelli con una forte componente tecnologica, secondo quanto fissato dal piano Industria 4.0, che punta sulla connessione tra sistemi fisici e digitali, sulle analisi complesse attraverso Big Data e sugli adattamenti real-time, effettuati con l’utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet.

Vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva (con aliquota fissa dell’8%) determinata sui valori di acquisto rivalutati.

Si consente alle società che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento, a esclusione dei beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Confermato inoltre il taglio dell’aliquota Ires delle società di capitali, che scende dal 27,5% al 24% e nasce la nuova imposta sul reddito dell’imprenditore (definita Iri) con una aliquota semplificata anch’essa stabilita al 24%, per i profitti conseguiti da artigiani e titolari di piccole e medie imprese.

Quanto all’aiuto per la crescita economica (cosiddetta Ace), teso a incentivare il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, il provvedimento attua un restyling della misura di vantaggio, attraverso la riduzione dell’aliquota di rendimento delle variazioni di capitale, che passa dal 4,75% di quest’anno al 2,3% nel 2017 e poi al 2,7% a partire dal 2018.

Credito d’imposta R&S. Altre novità di sicuro interesse per il comparto farmaceutico riguardano la proroga ed il potenziamento del tax credit per ricerca e sviluppo. Le aziende potranno usufruire di un credito d’imposta al 50% da applicare a un tetto di spesa in ricerca e sviluppo stabilito in 20 milioni di euro e fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre, è stato ampliato l’ambito applicativo del bonus, dal momento che non è più richiesto il possesso di particolari requisiti per il personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, essendo genericamente fatto riferimento al personale impiegato in tali attività. Molto importante è, poi, l’allargamento del novero dei possibili beneficiari. Sono ammesse all’agevolazione, infatti, anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in virtù di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, negli Stati aderenti all’accordo See, ovvero in Stati con i quali il nostro Paese ha stipulato un accordo che consente lo scambio di informazioni.

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Novità in materia di Iva. Una delle principali novità fiscali consiste nell’introduzione - a partire dal 1° gennaio 2018 - del cosiddetto gruppo Iva. In pratica, le operazioni effettuate da o verso uno dei soggetti che compongono il gruppo saranno considerate come poste in essere da o verso il gruppo stesso, che viene considerato quindi come un unico soggetto.

Conseguentemente, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non saranno considerate rilevanti ai fini dell’imposta. A trarre il maggiore beneficio da questa misura saranno quei gruppi all’interno dei quali operano soggetti con limitato diritto alla detrazione (es. case di cura). Il regime è opzionale e la scelta sarà vincolante per almeno tre anni.

Si interviene nuovamente sul regime delle note di credito, annullando le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità dello scorso anno e che, di fatto, non sono mai entrate in vigore. In sostanza, l’emissione di una nota di credito ai fini Iva, nonché l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del debitore assoggettato a procedure concorsuali, sono rinviati al momento in cui dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Rinviato al 2018, invece, il previsto innalzamento delle aliquote Iva. Tuttavia, in caso di mancato reperimento di risorse finanziarie equivalenti per il bilancio dello Stato, l’aliquota ridotta passerà dall’attuale 10% al 13%, mentre quella ordinaria sarà dapprima aumentata al 25% e, dal 2019, al 25,9 per cento.


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