Dal governo

Nuove Sdo, fari puntati su percorso nascita, appropriatezza e cure Ue. Pubblicate in Gazzetta le regole per compilazione e codifica

di Rosanna Magnano

Migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'assistenza sanitaria del “percorso nascita”,
caratterizzare le reali condizioni dei pazienti per valutare meglio l'appropriatezza delle prestazioni erogate, monitorare il rispetto degli standard dei volumi di attività chirurgica per unità operativa e per operatore, stimare con maggiore accuratezza gli esiti degli interventi sanitari e gli indicatori di qualità dell'assistenza. Sono questi i principali obiettivi delle nuove regole per la compilazione e codifica delle Sdo contenute nel decreto del ministero della Salute pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri (decreto 7 dicembre 2016, n. 261), che modifica e integra il decreto 27 ottobre del 2000, n. 380 e successive modificazioni.

Tra le finalità del provvedimento, che il 20 gennaio 2016 aveva ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato Regioni: rafforzare il monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, agevolare e dare piena attuazione al principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, semplificare l’interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi regionali rendendoli il più possibile omogenei.

Il decreto tra l’altro adegua il contenuto informativo delle Sdo alle esigenze di monitoraggio e programmazione sanitaria a fronte degli orientamenti definiti dalla normativa Ue. Per fornire da un lato una base statisticamente certa di dati e supportare i processi di «programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria» ma anche per consentire una rilevazione sistematica a scopi epidemiologici, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

La codifica delle informazioni contenute nelle Sdo vanno quindi effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nell’allegato tecnico e fa parte integrante della cartella clinica, con le stesse valenze di carattere medico-legale, compreso l'obbligo di conservazione della documentazione cartacea o digitale.

Gli istituti di ricovero, pubblici e privati, dovranno inviare con periodicità mensile e non più trimestrale alle Regioni le informazioni contenute nelle schede di dimissione relative ai dimessi, compresi i neonati sani. E le Regioni trasmetteranno i flussi al ministero della Salute in modalità elettronica nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario.

Le novità informative
Le integrazioni informative introdotte dal decreto sono di tipo amministrativo e clinico. Queste rientrano nel rango delle informazioni presenti nella cartella clinica di ciascun paziente sottoposto a ricovero ospedaliero e nel registro operatorio, nei casi in cui il paziente sia stato sottoposto ad intervento chirurgico . Nell'ambito delle regole di codifica e di trasmissione del flusso informativo il nuovo decreto provvede anche a revisionare le modalità di registrazione e definizione delle variabili già presenti nel flusso informativo; aggiornare la tempistica di trasmissione dei dati dalle Regioni al ministero della Salute, rendendola maggiormente coerente con la realtà assistenziale e con le esigenze di monitoraggio e valutazione attuali; adeguare il flusso informativo alla normativa attuale in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, di interconnessione dei sistemi informativi nazionali e di protezione dei dati individuali; contribuire ad allineare il contenuto informativo del flusso nazionale con quello dei flussi regionali periodicamente aggiornati e integrati dal 2000 ad oggi; aggiornare e integrare il disciplinare tecnico in modo da renderlo conforme e coerente con i disciplinari tecnici dei flussi informativi nazionali di più recente istituzione .

Sdo e monitoraggi
La scheda di dimissione ospedaliera (Sdo) è lo strumento di raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale e contiene una serie di informazioni desunte dalla cartella clinica del paziente. Da quelle anagrafiche (sesso, data e luogo di nascita, comune di residenza), a quelle cliniche (diagnosi, procedure diagnostiche, informazioni sul ricovero e la dimissione), oltre a informazioni relative alla struttura dove è stato effettuato il ricovero ospedaliero.

Il provvedimento pubblicato è di fondamentale importanza anche per il perfezionamento del Programma nazionale esiti . Che valuta annualmente l'efficacia degli interventi sanitari e dei nuovi trattamenti e tecnologie.

Il flusso Sdo ha infatti una copertura praticamente totale dei ricoveri effettuati in tutte le strutture pubbliche e private accreditate nell'intero territorio nazionale. E data la natura censuaria e la frequenza di aggiornamento dei dati, si tratta di un database indispensabile per effettuare importanti analisi statistiche clinico-epidemiologiche, e per disporre di informazioni amministrative, che consentono la valutazione della qualità e dell'efficacia dell'assistenza erogata, e di effettuare interventi di programmazione sanitaria.

Ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l'intero ricovero del paziente nell'istituto di cura e di fatto coincide con la storia della degenza del paziente all'interno della struttura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell'accettazione del paziente da parte dell'istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso e ha termine al momento della dimissione del paziente.



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