Dal governo

CdM, primo via libera sui furbetti del cartellino. Slitta il sì sulla dirigenza sanitaria

di Ro. M.

Primo via libera del Consiglio dei ministri al decreto Madia bis sul licenziamento lampo per i «furbetti del cartellino». Il decreto “correttivo” si è reso necessario dopo la sentenza della Consulta n. 251/2016 del 25 novembre scorso, che aveva dichiarato parzialmente incostituzionale la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione ( Riforma Madia, legge 124/2015) nella parte in cui aveva previsto solo il “parere”, e non l'“intesa”, con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate, dirigenza pubblica, servizi pubblici). Fumata nera invece sul riordino della dirigenza sanitaria delle Asl, rinviato dal momento che la ministra per la semoplificazione della Pa, Marianna Madia, avrebbe chiesto la presenza anche della ministra della Salute Beatrice Lorenzin, firmataria del decreto,oggi assente. Quanto al Testo unico per la riforma degli statali, con novità varie che vanno dalla valutazione alle assunzioni, i testi sono attesi nel Cdm della prossima settimana, probabilmente giovedì 23 febbraio, sempre per una valutazione preliminare.

«Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame preliminare - si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - due decreti legislativi contenenti disposizioni integrative e correttive ai decreti di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). L'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza (n. 251 del 2016) con cui la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui stabilisce che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Sui decreti dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza Unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari».

Le novità sul licenziamento disciplinare
Riguardo il licenziamento disciplinare - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n.116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - si prevede un maggior termine per esercitare l'azione di risarcimento per i danni di immagine alla Pa provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento.

La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti avverrà, ora, entro 20 giorni (non più 15) dall'avvio del procedimento disciplinare in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso avverrà per il caso in cui la Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei conti).

Previsto anche l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all'Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall'adozione degli stessi: ciò per consentire il monitoraggio sull'attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.


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