Dal governo

Procreazione assistita: in Gazzetta il regolamento sul consenso informato

di Lucilla Vazza

Il regolamento sul consenso informato in materia di procreazione medicalmente assistita pubblicato sulla Gazzetta di venerdì aggiunge un altro tassello alla normativa generale (legge 40 del 2004) e sostituisce le regole precedenti che risalivano a 13 anni fa. Chi vuole diventare genitore deve avere ben chiaro il quadro dei diritti e dei doveri che implica l'accesso alle tecniche procreative.
Per questo, il testo entra nel dettaglio sulla volontà di chi si sottopone a questi trattamenti per riuscire ad avere un figlio e definisce non solo le modalità per esprimere il consenso, ma rappresenta un vero e proprio excursus nelle pieghe della Pma dal punto di vista scientifico ed etico.
Non a caso è servito un decreto interministeriale che ha impegnato il dicastero della Salute e quello della Giustizia. In un intreccio che mette in luce una vicenda complessa non solo e non tanto per le conseguenze giuridiche che riguardano i futuri genitori e il nascituro, ma per le implicanze bioetiche conseguenti all'applicazione delle tecniche. Si tratta insomma di un provvedimento che va oltre i tecnicismi su privacy e consenso, e rappresenta delle vere e proprie linee guida sulla materia. Tra le righe c'è tutta la complessità di una vicenda che va oltre la scienza e il diritto. I futuri genitori dovranno avere ben chiari i confini etici, le complessità giuridiche che coinvolgono anche il diritto di famiglia, senza mai dimenticare le implicazioni medico-scientifiche e dunque, le conseguenze sulla salute che la Pma comporta.
Nel decreto ci sono anche i paletti entro cui bisogna muoversi per la crioconservazione dei gameti maschili e femminili.
Allegati al provvedimento i due moduli sul consenso informato. Uno, più lungo e articolato, destinato al paziente che richiede i trattamenti e il secondo che dovrà essere adottato da ogni centro autorizzato a effettuare la procreazione assistita, dove si certificherà l'acquisizione del consenso dell'interessato.
Il rispetto della riservatezza dei dati personali e di salute è ovviamente il principio assoluto che permea il testo, ma si sottolinea una sorta di eccezione che si applica nei casi di fecondazione eterologa.
In questo caso ogni centro è tenuto a comunicare, con modalità informatiche idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori, i dati al Centro nazionale trapianti per la tenuta del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di Pma di tipo eterologo, e questo per garantire la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa. In tutti gli altri casi, si chiarisce nel testo «i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione».


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