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Calabria, il ministero boccia il piano del commissario: «Manca la doppia firma sul decreto assunzioni»

«Il decreto n. 50/2017 del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro della Regione Calabria non può essere ritenuto valido in quanto non è stato sottoscritto dalla struttura commissariale nella sua interezza». Lo spiega una comunicazione dei ministero della Salute, di concerto con l’Economia, in relazione al documento del 14 marzo scorso del Commissario Massimo Scura che riguarda l 'autorizzazione per 600 assunzioni ritenute necessarie all’applicazione dell ’articolo 14 della Legge 161/2014 e che non è stato sottoscritto dal sub commissario Andrea Urbani. In particolare, nel documento firmato dal direttore generale Romano Marabelli, si osserva «che la tabella allegata non è strutturata in modo da specificare i totali delle unità da assumere distinti per specialità, singola disciplina, singolo profilo, secondo le modalità seguite per la valutazione del piano del fabbisogno del personale effettuata nel corso della riunione del 23 novembre e 7 dicembre 2016, per cui non risulta immediata la comparazione con le assunzioni ritenute accoglibili».

Nel testo, attraverso il quale si chiedono delle rettifiche, viene evidenziato che nel decreto «la tabella allegata, composta di 9 pagine, non specifica i totali delle unità da assumere distinti per specialità, singola disciplina, singolo profilo, pertanto non è possibile effettuare un confronto con le valutazioni del piano del fabbisogno del personale effettuate nel corso della riunione del 23 novembre e 7 dicembre 2016. Sono ricomprese assunzioni per alcune discipline per le quali era stata valutata negativamente la possibilità di assunzioni/stabilizzazioni, come, per esempio l ’assunzione di dirigenti medici nelle discipline di ortopedia e traumatologia, oculistica, cardiologia, gastroenterologia e 'cardiochirurgia ' e sono previste assunzioni di dirigenti farmacisti, dirigenti amministrativi, dirigenti biologi, personale tecnico, ostetriche, per i quali nel corso della riunione del 23 novembre e 7 dicembre 2016 non sono state effettuate valutazioni».

Nel documanto inoltre si sottolinea «che la previsione per la quale la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni possa essere effettuata anche mediante l 'utilizzo di risparmi su altre voci di costo non relativo al personale (prestazioni sanitarie e non sanitarie, acquisti di servizi non sanitari, ecc.) può essere attuata sempre nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 2, comma 71, della legge n.191/2009 nonché delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di trattamento accessorio del personale e nel rispetto dell’equilibrio economico complessivo programmato nel programma operativo 2016-2018». E ancora: «sono previste assunzioni per l 'assistenza territoriale per le quali i Tavoli tecnici non hanno effettuato valutazioni» mentre «i costi annui indicati nelle tabelle per i profili di direttore di struttura complessa (ipotizzando il rapporto di lavoro esclusivo) e di operatore socio-sanitario risultano sottostimati (rispettivamente euro 110.000 invece di 139.560 ed euro 26.000 invece di 27.541,51)». Inoltre «il provvedimento è carente della dimostrazione del rispetto del limite di spesa di cui all 'articolo 2, comma 71, della legge n. 191/2009, che risulta invece semplicemente dichiarato nel dispositivo».

Per il ministero della Salute, infine, «resta inteso che il richiesto Dca, condiviso dalla struttura commissariale nella sua interezza, deve essere accompagnato da una relazione tecnico illustrativa che dimostri la coerenza del provvedimento da emanarsi con le valutazioni operate sul fabbisogno del personale dai Tavoli tecnici nella riunione del 23 novembre e 7 dicembre 2016 e con la cornice finanziaria del Programma operativo 2016-2018 e con i vincoli specifici sulla spesa del personale».


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