Dal governo

Legge Gelli, si volta pagina sui periti: ecco la risoluzione del Csm con i criteri di selezione

di Lucilla Vazza

Malpractice e rischio clinico, mai più consulenti e periti estranei alla materia. Con l’attesissima risoluzione approvata ieri dal Consiglio Superiore della Magistratura finalmente si interviene a regolare i criteri per la selezione di periti e consulenti da parte dell'autorità giudiziaria nei procedimenti che riguardano la responsabilità sanitaria.
La risoluzione, proposta dalla VII Commissione presieduta da Claudio Galoppi, dà il via all'attuazione delle novità legislative introdotte dalla legge 24/2017 sul rischio clinico, normativa nota come Legge Gelli. Tra le novità la revisione degli albi dei periti, compresi alcuni criteri validi per le future nuove iscrizioni: per esempio, l’indicazione dell'esperienza professionale maturata e degli incarichi conferiti e revocati. In secondo luogo tale decisione diventa un utile precedente per procedere, anche negli altri settori in cui si articolano gli albi dei periti tenuti presso ogni tribunale, nella direzione di una maggiore trasparenza ed efficienza delle nomine dei periti, consentendo al magistrato di accedere con facilità ad elenchi e a curricula aggiornati.
Relatori della pratica sono stati il consigliere Claudio Galoppi, presidente della Settima Commissione e l’ex ministro della Sanità, Renato Balduzzi, secondo cui: «superare la situazione che permetteva l'iscrizione in tali albi con il mero possesso del titolo di specialista significa dare al magistrato la possibilità di avvalersi di ausiliari con specifica e comprovata esperienza, sapendo quali e quanti incarichi il professionista nominando ha avuto e le loro vicende».
«Questo è il frutto - prosegue Balduzzi - della collaborazione tra Csm, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici e Consiglio nazionale forense, che hanno condiviso l'esigenza di stipulare appositi protocolli contenenti linee guida rivolte a tribunali e ordini professionali per favorire l'omogeneità dell'attuazione della legge 24. Ciò costituirà una maggiore garanzia sia per il magistrato chiamato a esercitare il proprio ruolo di peritus peritorum, sia per le parti del processo, a cominciare dalla parte offesa».


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