Dal governo

Manovra 2018/ Le misure d’interesse per le aziende Ssn

di Roberto Caselli

A breve distanza dall’approvazione del decreto fiscale collegato, avvenuta il 30 novembre, la legge di Bilancio, che come ormai noto sostituisce la legge di stabilità, è stata approvata in via definitiva dal Senato, il 23 dicembre, con lo stesso testo modificato dalla Camera ed
è stata pubblicata nella G. U. del 29 dicembre 2017. Rispetto al testo varato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 ottobre, commentato nel numero 38 del settimanale Il Sole-24Ore Sanità , non si registrano modifiche di rilievo che possano toccare in modo specifico le aziende del Ssn, che comunque sono interessate ad alcune di esse in quanto soggetti Ires, oppure perché esercitano anche attività commerciali.
La novità di maggior peso della manovra resta il blocco delle aliquote Iva per il 2018, misura già anticipata dal collegato fiscale, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre, ed ora completata, e che ha assorbito da sola 15,7 miliardi di coperture.

Sterilizzazione temporanea incremento aliquote Iva (art. 1 comma 2). Come appena anticipato è stato confermato il blocco per tutto il 2018 dell'aumento dell'Iva , che però tornerà a salire dal 2019; in particolare l'aliquota ordinaria salirà dal 22% al 24,2% dal 2019, al 25,1% dal 2020 ed al 25,2% dal 2021. L'aliquota agevolata invece salirà dal 10% all'11,5% dal 2019, al 13% dal 2020. Sono in pratica gli aumenti già previsti nel disegno di legge., che naturalmente scatteranno solo se con la prossima manovra non verranno trovate altre coperture.
Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico (art. 1 comma 3). Sono nuovamente prorogati gli incentivi disposti la prima volta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 347, 353, 358 e 359 art. unico). La detrazione del 65% prevista dal D.L. 4 giugno 2013 n.63 verrà però ridotta al 50% per gli interventi per la sostituzione di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. La detrazione si applica ancora nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
La detrazione del 50% è prevista anche per le spese sostenute nel 2018 per impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad una detrazione massima di € 30.000.
Anche le aziende del Ssn, in quanto soggetti Ires, possono usufruire di queste agevolazioni che, come noto, sono da ripartire in 10 anni.
È importante ricordare che con Risoluzione n. 365/e del 12 Dicembre 2007 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i limiti massimi delle agevolazioni sono riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un ‘autonoma entità catastale. Se l'unità accatastata è composta, come succede molto spesso negli ospedali, da più edifici, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno degli immobili che la costituiscono.
Quote ammortamento sui nuovi investimenti in beni produttivi (art. 1 comma 29). Viene prorogato, fino al 31 dicembre 2018, per tutti gli investimenti in nuovi beni produttivi, un “super” ammortamento su un importo pari al 130% del loro valore, cioè con una riduzione del 10% dell'aliquota introdotta dalla manovra di bilancio 2017.
La proroga si estenderà fino al 30 Giugno 2019 per gli ordini effettuati ed accettati entro il 2018, se verrà effettuato un versamento di un acconto di almeno il 20%
È evidente che questa misura riguarderà solo la sfera commerciale non sanitaria delle aziende del Ssn. Ne consegue che saranno pochi i casi in cui sarà possibile usufruirne. Un esempio è dato dagli acquisti per l'arredamento e le attrezzature dei reparti dedicati al maggior comfort alberghiero.
Sono esclusi dalla proroga (oltre a fabbricati e costruzioni, nonche a beni con coefficiente inferiore al 6.5%, come già ora), i veicoli e gli algtri mezzi di trasporto indicati nell'art. 164, comma 1, del Tuir.
È opportuno ricordare che il maggior importo dell'aliquota di ammortamento non dovrà aver riflessi nella contabilità e nel bilancio, ma solo fra le variazioni in diminuzione del reddito di impresa.
Credito di imposta per la formazione nell'intelligenza artificiale (art. 1 comma 46,47,48). A tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, pertanto anche alle Aziende del SSN, ma solo limitatamente alla loro sfera commerciale, a fronte delle attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, è riconosciuto un credito di imposta , fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000.
Si tratta di una misura che potrebbe essere interessante per gli I.R.C.C.S., di diritto pubblico o privato, che svolgono in tali settori attività di ricerca commissionata da terzi.
Fatturazione elettronica (art. 1 - comma 909). Dall'obbligo generalizzato della fattura elettronica tra soggetti passivi Iva residenti e soggetti stabiliti in Italia, che decorrerà dal 1° gennaio 2019, sono esonerati i contribuenti minori che rientrano nei vecchi minimi (articolo 27, comma 1 e 2 del Dl 98/2011) e per coloro che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014).
Nuovo calendario per le dichiarazioni (art. 1 comma 932). Slitta al 31 ottobre il termine per la trasmissione delle dichiarazioni annuali modello 770, modello Unico e dichiarazioni Irap.
Pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1 commi 986-987). Vengono modificati i limiti di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che dispone che le amministrazioni pubbliche prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il limite di € 10.000 è ridotto a € 5.000 a decorrere dal 1 marzo 2018 ed il termine, previsto dal DM n. 40 del 18 gennaio 2008, della comunicazione, passa da trenta a sessanta giorni.
Affrancamento plusvalenze terreni e partecipazioni (art. 1 comma 997). Vengono riaperti, per l'ennesima volta, i termini per l'affrancamento delle plusvalenze di terreni e di partecipazioni, confermando la normativa contenuta nella Finanziaria del 2003 ( Legge 24 dicembre 2002, n. 282, art. 2 comma 2).
La norma era stata varata, la prima volta, con la Finanziaria 2002 ( art. 7 comma 1) e con numerosi provvedimenti i termini erano stati prorogati più volte.
La norma consentirà anche agli enti non commerciali , ivi comprese le Aziende del SSN, l'affrancamento (vale a dire la sterilizzazione fiscale) delle eventuali plusvalenze maturate, sui terreni edificabili e sui terreni agricoli, posseduti alla data del 1 gennaio 2018 che non rientrano fra i beni utilizzati nella sfera commerciale.
L'affrancamento si potrà realizzare, con il pagamento, entro il 30 Giugno 2018 di un'imposta sostitutiva dell'8% sul valore di mercato al 1 Gennaio 2018, desunto da una perizia giurata redatta, entro lo stesso termine, da iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari , dei periti industriali edili e dai periti camerali. L'importo sarà rateizzabile in due o tre esercizi.
Le modalità per usufruire di questa possibilità ( illustrate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 4 Agosto 2004 , n. 35/E, con riferimento alla proroga di cui alla Finanziaria 2004), particolarmente interessante qualora un ‘Azienda sia proprietaria di aree per le quali sia stata prevista la vendita in un futuro più o meno lontano, sono le stesse previste nei provvedimenti precedenti.

IL COLLEGATO FISCALE
Estensione della definizione agevolata dei carichi ( art. 1). La misura, conosciuta anche come “rottamazione delle cartelle”, estende la possibilità per i soggetti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. 193/2016, nell'ambito della Legge di Bilancio 2017, di mettersi in regola ed accedere alle agevolazioni previste per il pagamento dei debiti tributari e di quelli contributivi scaduti ed affidati all'agente della riscossione. In concreto sarà possibile sanare le pendenze versando le imposte ed i contributi, con i soli interessi legali , ma senza sanzioni ed interessi di mora.
In particolare il contribuente:
• Ha potuto effettuare entro il 7 Dicembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio ed a settembre 2018. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti sono stati riammessi alla ‘rottamazione' senza ulteriori oneri.
• potrà accedere alla definizione agevolata dei carichi , anche nel caso in cui, in precedenza, si era visto respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate in scadenza alla fine del 2016, dei piani di dilazione esistenti al 24 ottobre 2016. Tale facoltà potrà essere esercitata presentando istanza all'agente della riscossione entro il 15 Maggio 2018, data entro la quale contribuenti interessati dovranno le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l'istanza sarà improcedibile.
Il Decreto prevede inoltre che la definizione agevolata possa essere applicata anche ai carichi dal 2000 al 2016, affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre; il contribuente dovrà presentare, in questo caso, domanda entro il 15 maggio 2018 ed il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019, ma si può saldare in unica soluzione a luglio.
La definizione agevolata sarà valida anche per multe e tasse locali, ma solo per gli enti che decideranno di aderire.
Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A. (art. 3). Il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato, viene ulteriormente esteso. La legge di conversione non presenta alcuna modifica rispetto al testo del D.L.
Dovrà infatti essere applicato dagli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, dalle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, dalle società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e da quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.
Sterilizzazione incremento aliquote Iva per l’anno 2018 (art. 5). La legge di conversione conferma un diverso incremento delle aliquote già previste dal 1 Gennaio 2018 e precisamente un aumento del 1,14% dell'aliquota 10% (anziché del 1,5% ) dal 2018 e di un ulteriore 0,86% (anziché dello 0,5%) dal 2019. Questa misura costituirà effettivamente, per le aziende del Ssn, che come noto non hanno la possibilità di recuperare il costo dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi destinati all'attività istituzionale, un grande sollievo per il loro conto economico.
Fatturazione operatori telecomunicazioni (Articolo 19-quinquiesdecies). Non potranno essere più emesse fatture, da parte degli operatori delle telecomunicazioni, per periodi di 28 giorni. Per riprendere l'emissione delle fatture mensili gli operatori avranno 120 giorni di tempo.


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