Dal governo

Specializzandi dal 3° anno al lavoro anche in strutture non accreditate e stipendio variabile. Le linee guida delle Regioni

di Barbara Gobbi

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24 Esclusivo per Sanità24

Regole certe per assumere giovani medici specializzandi con contratto a tempo determinato. Le chiedono i governatori che hanno approvato un pacchetto di contenuti minimi per garantire uniformità agli accordi tra Regioni e Università. Per tutti gli specializzandi al 4° e 5° anno la manovra 2019 e il decreto Calabria avevano già previsto il contratto a tempo determinato previo concorso e inquadramento nella dirigenza medica e veterinaria, così come il mantenimento dell’iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria e il passaggio a tempo indeterminato una volta completata la formazione. L’ultima novità è arrivata con il decreto Milleproroghe che in attuazione del Patto salute anticipa l’accesso al lavoro fin dal 3° anno di corso. Una misura già assodata nella legge di conversione del decreto, in scadenza il 29 febbraio, che dopo il voto di fiducia alla Camera passerà al Senato per il via libera definitivo.
Nel frattempo gli assessori, primi fautori dell’accesso anticipato in corsia insieme ai principali sindacati dei medici, "si portano avanti" fissando cinque paletti su altrettanti contenuti minimi e proponendo anche diverse opzioni in base alle esigenze delle singole realtà regionali e universitarie.

Questo il testo, definito dal Tavolo tecnico interregionale "Area Risorse umane Formazione e Fabbisogni formativi":

1 - L’Università riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione

2 - L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuato dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate e inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999.

ULTERIORI POSSIBILI SPECIFICAZIONI
a) nelle more dell’ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l’assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall’allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.

b) in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.

3 - I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

ULTERIORI POSSIBILI SPECIFICAZIONI
c.in particolare, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire periodicamente ed in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle stesse direzioni sanitarie.
d.le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

4 - Lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo,

ULTERIORI POSSIBILI SPECIFICAZIONI
c. è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
d. le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

5 - Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal Ccnl della dirigenza medica e sanitaria del Ssn:
- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.


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