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Coronavirus/ Speranza: «Stop con ordinanza a tutte le attività in 10 Comuni lombardi». Quarantena per i rientri dalla Cina

di Barbara Gobbi

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24 Esclusivo per Sanità24

«Trattenere il virus dentro una specifica area geografica. Per questo obiettivo prioritario è in arrivo un'ordinanza a doppia firma del ministro della Salute e del presidente della Regione, concordata con il cordinatore dell'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, che metterà in campo in un'area di dieci Comuni potenzialmente interessati dal contagio l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di tutte le attività commerciali e lavorative per le imprese della zona, favorendo modalità come il telelavoro, e la sospensione delle attività ludico-sportive ed educative dell'infanzia». Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della conferenza stampa a Palazzo Lombardia sui contagi da nuovo coronavirus riscontrati nel basso Lodigiano. «Un gruppo di lavoro seguirà h24 l'evolversi della vicenda - ha detto il ministro - e tutte le decisioni saranno aggiornate di conseguenza. L'Italia in queste settimane ha dimostrato di essere tra i primi Paesi al mondo e il primo in Europa nel mostrare la massima soglia di attenzione», ha aggiunto, ricordando che la circolare adottata dal ministero prescrive la permanenza obbligatoria a casa per tutti coloro che provengono da aree della Cina colpite dall'epidemia.

L'ordinanza lombarda. Questi nei dettagli gli otto punti dell'ordinanza lombarda, la cui competenza è assegnata al prefetto di Lodi per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
Nel testo dell'ordinanza è resa obbligatoria la: 1) Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose; 2) Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi; 3) Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro); 4) Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell'area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali; 5) Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione; 6) Sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati; 7) Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l'esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;8) Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati. «I lavoratori impiegati nei servizi essenziali - si legge ancora nell'ordinanza - sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavori. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali».

La nuova ordinanza del ministero per tutte le persone di rientro dalla Cina. Per i lombardi come per tutti i cittadini italiani, intanto, è in vigore la nuova ordinanza firmata dal ministro dopo i primi casi conclamati nel Lodigiano. In particolare, è prevista la «Permanenza domiciliare per chi rientra dalla Cina». E cioè «per tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’Organizzazione mondiale della Sanità, è previsto:
- l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
- vige l’obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette.
Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell’Ordinanza


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