Dibattiti-e-Idee

SPECIALE FEDERALISMO/ La riforma gioverà al nostro Ssn

di Ettore Jorio (Università della Calabria)

Con il testo licenziato, in seconda lettura, dalla Camera il 10 marzo scorso, di revisione dell'articolo 117 della Costituzione cambieranno tante cose nella sanità, soprattutto di quella percepita dalla collettività. Si suppone in meglio.
Con l'eliminazione tout court della legislazione concorrente, viene attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare». Di contro, la potestas legislativa delle Regioni viene limitata alla «programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali».
Di conseguenza, lo Stato - oltre che rimanere il titolare della determinazione dei Lea da garantire su tutto il territorio nazionale - dovrà sancire tutte le regole "generali e comuni" per assicurare la salute lato sensu. Per fare ciò deciderà, in via esclusiva, in tema di politiche socio-sanitarie e individuerà i canoni regolativi attraverso i quali si assicurerà alla Nazione una sicura alimentazione. Dunque, uno Stato non più limitato nel fissare i princìpi fondamentali della tutela della salute, bensì competente a stabilire tutto ciò che necessita per rendersi garante dei Lea nella loro completa accezione e, quindi, nella loro complessiva portata erogativa.
A ben vedere, con la revisione costituzionale in atto vengono fissati i criteri perché si realizzino (finalmente) l'integrazione socio-sanitaria e il coordinamento delle discipline che incidono, direttamente e indirettamente, sul prodotto salute da rendere esigibile agli individui, ovunque e uniformemente. Viene, infatti, riassunta in capo allo Stato ogni attività legislativa riguardante la sanità e il sociale, quale insieme produttivo di Lea onnicomprensivi, nonché tutta la materia afferente alla prevenzione. Quest'ultima tutelata altresì attraverso la disciplina degli alimenti, sia di quelli provenienti dalla zootecnia che dall'agricoltura, e l'esercizio delle attività esercitate nei luoghi di produzione specifica nonché la regolazione della tutela e la sicurezza del lavoro (comma 2, lettera n).
In una tale ottica, è da considerarsi positiva la "elevazione" (comma 2, lettera e), da materia concorrente a competenza esclusiva statale, del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Una decisione funzionale alla più corretta distribuzione delle risorse perequative afferenti all'assistenza socio-sanitaria, da determinarsi in applicazione del c.d. federalismo fiscale attraverso la metodologia dei costi/fabbisogni standard. Un modo per assicurare, per via legislativa statale, una gestione uniforme e adeguata delle risorse finanziarie poste a garanzia dei diritti sociali, assistenza in primis. Quest'ultima sino a oggi lasciata in balìa di una legislazione esclusiva regionale che, in alcune Regioni (del tipo la Calabria), è stata del tutto disattesa, con disagio assoluto per i ceti più deboli.
Alle Regioni rimarrà la competenza di disciplinare la programmazione e la gestione dei servizi salutari, intendendo per tali quelli erogativi dei Lea socio-sanitari. Le stesse dovranno, pertanto, individuare e decidere le migliori soluzioni esecutive per garantire la salute alle loro collettività, tenuto conto delle conoscenze che hanno capitalizzato al riguardo in tema di composizione demografica, di orografia e di condizioni culturali ed economiche.
Non è finita qui. È stata insediata la clausola c.d. di supremazia, intendendo per tale la possibilità per lo Stato di esercitare in via parlamentare, su proposta del Governo, la sua competenza legislativa esclusiva, in luogo di quella altrettanto esclusiva delle Regioni, allorquando «lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». Un esercizio legislativo una tantum ed emergenziale previsto negli stessi casi di straordinarietà negativa per i quali l'articolo 120, comma 2, della Costituzione prevede il ricorso al commissariamento da parte del Governo degli organi regionali resi inadempienti, tra l'altro, della mancata erogazione dei Lea.>