Sentenze

Calabria, la Consulta boccia la legge sulla non autosufficienza: «Discrimina gli extracomunitari con il permesso di soggiorno»

di Flavia Landolfi

E' contrario all'articolo 3 della Costituzione la previsione di destinare interventi per la non autosufficienza a una fetta limitata di extracomunitari: quelli cioè soggiornanti per cinque anni sul territorio italiano e quindi in possesso della carta di soggiorno. Gli interventi sociali – dice la Consulta – vanno invece estesi a tutti i cittadini, anche stranieri, che abbiano comunque titolo a risiedere in Italia, per un periodo più breve.

La sentenza n.4/2013, pubblicata oggi, cassa una legge regionale della Calabria (la Lr 20 dicembre 2011, n.44 con le norme per il sostegno di persone non autosufficienti e il Fondo per la non autosufficienza) nella parte in cui circoscrive l'accesso alle misure di sostegno solo a chi è in possesso della carta di soggiorno. Ma rilevano i giudici, la normativa italiana, prevede anche un legittimante titolo di soggiorno di durata più breve e dunque le porotezioni sociali, in forza dell'articolo 3 della Costituzione, vanno estese a tutti.
Ecco le argomentazioni della Corte: «Nella specie, è stato introdotto un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. Non è possibile, infatti, presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante».
Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale «dell'articolo 2, comma 3 della legge della Regione Calabria del 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), nella parte in cui stabilisce che i cittadini extracomunitari, per beneficiare degli interventi previsti dalla medesima legge, debbano essere in possesso di «regolare carta di soggiorno».