Sentenze

Cassazione penale: è omicidio colposo se il medico di reparto non si dissocia da scelte errate di altri sanitari

Il medico è responsabile dei danni (morte) subiti dal paziente se non si dissocia dalla scelta del direttore sanitario (le dimissioni) e risponde in questo caso di omicidio colposo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 26966/2013, respingendo il ricorso di un medico condannato per la morte di un paziente morto per arresto cardiocircolatorio a seguito di occlusione intestinale, dopo essere stato dimesso senza aver verificato la presenza di residui intestinali di bario in precedenza insufflato per condurre esami radiologici.

Secondo i giudici, infatti, "il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore".

La responsabilità del medico è scaturita dall'omesso esame della cartella clinica del paziente, la cui lettura avrebbe consentito al sanitario di percepire le ragioni che impedivano le immediate dimissioni. Poiché l'ammalato aveva in precedenza subìto un'operazione chirurgica, il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell'equipe che aveva praticato l'intervento, senza poi nemmenoseguirlo nel decorso post operatorio.

"Tenuto conto degli interessi primari da salvaguardare e delle qualificate e specifiche competenze professionali dei protagonisti - prosegue la sentenza -, non può affatto ritenersi che il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni sanitarie, possa venir meno al dovere primario di assicurare, sulla base della miglior scienza di settore, le migliori cure ed attenzioni al paziente, in base ad un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica".

Neppure il medico può giustificarsi sostenendo che il paziente era stato seguito in prevalenza da altri se partecipò, come in questo caso, alla visita collegiale, e dunque "ebbe a disposizione tutti i dati clinici del caso raccolti in cartella", potendosi così "rendere conto dell'inopportunità dell'immediata dimissione".

Non rileva infatti secondo la Corte la subordinazione gerarchica del medico né tantomeno l'affidamento del paziente ad altro sanitario. La responsabilità per colpa sorge già quando il medico – partecipando alla visita collegiale – dispone di tutte le informazioni e i dati clinici relativi alle condizioni di salute del paziente, cioè di tutti i dati che avrebbero consentito di segnalare l'inopportunità delle dimissioni ed il rischio di successive complicazioni.

Basta quindi una manifestazione di dissenso alle dimissioni, per essere immuni da responsabilità, secondo il principio contenuto nell'articolo 40 del Codice penale: «Equivale a cagionare un evento non impedirlo se si ha il relativo obbligo giuridico».