Sentenze

Il Tar Sicilia: mano libera ai Comuni per l'apertura di nuove farmacie

di Flavia Landolfi

Il Comune ha la facoltà - nei limiti della sola ragionevolezza - di aprire nuove farmacie sul territorio cittadino. Perché «le vere finalità volute dalla normativa (dl n.1 del 2012, ndr), più che guardare alle esigenze di mercato degli operatori, privilegiano la reale tutela dei destinatari del servizio farmaceutico, in special modo delle fasce più deboli della popolazione (persone a mobilità ridotta, anziani e malati gravi)». Così i giudici del Tar Sicilia nella sentenza n.1551 del 31 luglio con cui hanno respinto il ricorso di una farmacista contro il Comune di Palermo, "colpevole" di aver istituito 4 nuovi esercizi nel quartiere dove operava la professionista. I giudci amministrativi nella loro decisione tirano in ballo anche il Trattato Ue e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «a termini dei quali, in particolare, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Ue è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».

Il caso. Secondo la farmacista nel concedere l'autorizzazione alla concorrenza il Comune di Palermo non aveva rispettato alcuni criteri: di qui l'illegittimità dei provvedimenti. Tra questi la farmacista lamentava la modifica della pianta organica delle farmacie di competenza della Regione, cambiando di conseguenza la «circoscrizione di una farmacia già istituita in un'area che secondo quanto prospettato - si legge nel dispositivo - sarebbe connotata da un rapporto tra densità demografica e fabbisogno di medicinali inferiore a quello delle aree limitrofe». Il ricorso poi si appellava a un «dato morfologico-territoriale» che «sconsiglierebbe l'istituzione della nuova farmacia poiché l'asse viario di via Villagrazia è circondato solo da terreni agricoli e agli estremi della strada insistono le due farmacie esistenti, facilmente raggiungibili».

La pronuncia. Tesi che i giudici però ritengono infondate. Richiamando il dl n.1 del 2012 convertito con la legge n.27 del 2012, «il Collegio osserva che l'individuazione delle farmacie di nuova istituzione, così come la revisione complessiva della pianta organiza, costituisce scelta che ricade nell'esercizio dellea discrezionalità tecnica dell'amministrazione procedente, nell'ottica della migliore realizzazione degli interessi pubblici sottesi, preordinati a garantire accessibilità e fruibilità del servizio ed una conseguente equa distribuzione delle farmacie sul territorio». Ma il Tar si spinge ancora oltre e spiega che data l'«ampia discrezionalità» dell'atto comunale» questo «può essere censurato sotto il profilo contenutistico soltanto per evidente e grave irragionevolezza». E tornando alla normativa nazionale spiega che «la determinazione del Comune deve essere guardata in controluce con la finalità della nuova disciplina la quale guarda alla garanzia di una più capillare presenza ed equa distribuzione di farmacie sul territorio, nonché all'esigenza di garantire l'accessibiltià del servizio anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate». In questo caso a suggerire la logicità dell'atto comunale che amplia l'offerta degli esercizi è «la bassa densità abitativa» e il«forte deficit del servizio farmaceutico» nella zona destinata ad ospitare i nuovi presidi.