Sentenze

Cassazione, Irap non automatica per i medici: i beni strumentali vanno esaminati

di Alberto Santi

L'assoggettamento del medico all'Irap dipende da un esame analitico dei beni strumentali utilizzati. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 25 luglio 2013, n. 18108 , con la quale è stato altresì chiarito che è del tutto inconferente fare riferimento, in modo acritico, alla soglia di valore pari a 15mila euro stabilita dall'Agenzia delle Entrate con la sua circolare 13 giugno 2008, n. 45/E.

I termini della questione. Come è noto, l'Irap è un'imposta dovuta da tutti coloro che esercitano abitualmente un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Fra questi ultimi soggetti possono naturalmente rientrare coloro che svolgono in forma autonoma (cioè, in pratica, se possessori di partita Iva) arti e professioni sanitarie. Il problema verte intorno al significato da attribuire al concetto di "autonoma organizzazione" quale presupposto per l'applicazione del tributo che - soprattutto nel campo dell'attività medica - presenta aspetti del tutto peculiari, in considerazione della preponderanza che la figura del professionista generalmente ha, rispetto alla propria struttura.
La Corte costituzionale, con propria sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, dopo aver ribadito che l'Irap è un'imposta di carattere reale, la quale colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, ha precisato che l'elemento organizzativo non è necessariamente connaturato all'attività di lavoro autonomo, anche nel caso in cui questa sia esercitata con carattere di abitualità. In altri termini, è ben possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o di lavoro altrui. Allorché ciò si realizzi, aggiunge la Corte, risulta mancante il presupposto stesso dell'Irap, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

La circolare. L'agenzia delle Entrate ha, sinora, fermamente mantenuto le proprie posizioni, precisando con la circolare 13 giugno 2008, n. 45/E, alcuni elementi che, anche singolarmente considerati, sono sufficienti a far ritenere esistente l'autonoma organizzazione in capo ai professionisti. Fra gli elementi che, anche singolarmente considerati, sono sufficienti a far ritenere esistente l'autonoma organizzazione in capo ai professionisti, per le Entrate, vi sono:
1. l'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, sempreché riguardino le incombenze tipiche dell'attività professionale;
2. l'utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l'esercizio dell'attività, anche non acquisiti direttamente, ma forniti da terzi a qualunque titolo;
3. la disponibilità di uno studio attrezzato.

Per quanto riguarda la fattispecie esaminata dai giudici di legittimità e con riferimento specifico al secondo requisito, la circolare richiede che nel triennio precedente i professionisti non abbiano acquistato beni strumentali superiori a 15mila euro.

La pronuncia. Con l'ordinanza la Cassazione ha ribadito che non è possibile riferirsi in maniera acritica a tale valore, ma occorre aver riguardo in maniera puntuale alla natura e alla qualità dei beni intrinsecamente necessari all'esercizio della professione medica. In particolare, sancisce la Suprema Corte, l'assoggettamento a Irap del medico richiede «un analitico esame delle spese affrontate dal contribuente, con specifica considerazione delle caratteristiche di chi esercita l'attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche».

Peraltro, già in passato la stessa Cassazione aveva avuto modo di stabilire con nettezza che la relazione tra valore dei beni strumentali e assoggettamento a Irap di un professionista va sempre misurata in ordine al criterio di necessità degli strumenti all'esercizio dell'attività e, nondimeno, anche in funzione di una valutazione legata alla realtà scientifica e tecnologica del contesto in cui egli opera (si veda, al proposito, la sentenza n. 8166/2007 ).

(Da: Il Sole-24 Ore Sanità)