Sentenze

Corte dei conti: ginecologi, l'imperizia costa

di Paola Ferrari (da Il Sole-24 Ore Sanità)

Costerà ben 300mila euro a un ginecologo con contratto a termine rifondere i danni erariali causati a un'azienda sanitaria con la sua imperizia e negligenza. Lo ha stabilito la Corte dei Conti Sicilia (sentenza n. 3311/2013, depositata il 14 novembre scorso).

In occasione di un parto cesareo gemellare, il medico nell'eseguire l'incisione e l'apertura della breccia uterina, provocava una ferita di circa 4 centimetri a carico della regione parietale destra che causò la morte del primo feto. La ferita al cuoio capelluto della neonata, secondo quanto accertato dai consulenti tecnici d'ufficio durante il procedimento penale, sarebbe stata riconducibile all'azione del bisturi impiegato durante il cesareo per eseguire l'incisione sul segmento inferiore dell'utero, mentre la lesione meningoencefalica sarebbe stata conseguente all'uso delle forbici nella fase successiva dell'ampliamento della breccia uterina.
Nel corso del procedimento penale per omicidio colposo (art. 589 Cp), il medico patteggiò la pena, ma nel successivo procedimento civile il medico non si costituì. Il danno fu parzialmente coperto dalla compagnia di assicurazione chiamata in garanzia dall'azienda ospedaliera la quale, però, dovette sborsare, a titolo di franchigia, la somma di 300mila euro. Da qui il procedimento erariale a carico del medico che decise di non comparire neppure innanzi ai giudici della Corte dei Conti.

Il medico - hanno ricordato i giudici contabili - risponde per danno erariale solo nel caso di colpa grave o inescusabile imperizia. Per configurare ipotesi di responsabilità erariale non basta che il suo comportamento sia stato riprovevole in quanto non rispondente alle regole della scienza e dell'esperienza, ma è necessario che, usando la dovuta diligenza, avesse potuto prevedere e prevenire l'evento verificatosi. Nell'accertamento la Corte erariale deve verificare che, nella fattispecie, si siano verificati errori non scusabili per la loro grossolanità o l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione oppure il difetto di quel minimo di perizia tecnica che non deve mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per la salute dei pazienti affidati alle sue cure (cfr. Corte Conti, appello 10/11/2004 n. 601/A)

La sentenza riportata è conforme all'orientamento giurisprudenziale della medesima Corte siciliana, secondo la quale sussiste la colpa del medico produttiva di danno erariale quando nel suo intervento non si presenti una situazione emergenziale o quando, come nel caso di specie, l'intervento non implichi particolari difficoltà o quando il sanitario abbia omesso attività diagnostica e terapeutica routinaria, idonea a scongiurare le complicazioni (cfr. Corte Conti Sicilia, 22/01/2008 n. 238 e C. Conti Calabria 02/04/2008, n. 308).