Sentenze

Corte dei conti: gare «aggirate», pagano i manager

di Paola Ferrari

Una bella bacchettata sulle dita quella della Corte dei conti ligure che, con sentenza n. 196/2013 dell'11 novembre scorso, ha condannato alcuni dirigenti dell'Asl 3 Genovese per colpa grave al risarcimento in favore dell'azienda e delle altre Asl liguri della somma di ben 1,83 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione, quale perdita di chance di risparmio per l'acquisto irregolare di strisce reattive per diabetici.

L'occasione ha dato modo alla Corte dei Conti di chiarire la normativa di riferimento in materia di appalti pubblici di forniture. Sulla base degli articoli 53 e seguenti del Dlgs 163/06, afferma la sentenza, l'individuazione del contraente nei contratti pubblici avviene in via ordinaria mediante una gara pubblica, mentre il ricorso alla procedura negoziata (trattativa privata in cui le amministrazioni contrattano con gli operatori economici da loro scelti) ha carattere eccezionale e può essere utilizzata solo in ipotesi tassative stabilite, per quanto attiene ai contratti di forniture, dall'art. 57, Dlgs 163/06, circostanze non esistenti nella fattispecie.

I funzionari giustificarono il loro operato sostenendo che una procedura diversa avrebbe costretto al cambio dei glucometri/reflettometri utilizzati per quel servizio con conseguente costo aggiuntivo e disservizi per i pazienti che sarebbero stati costretti a cambiare e acquistare lo strumento (non fornito dal Ssn). Motivazione drasticamente respinta. Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, i glucometri sono meri strumenti di misurazione della glicemia di facile utilizzo, senza che occorrano costosi corsi di apprendimento da tenersi da parte di specialisti diabetologi con assistenza infermieristica, come enfaticamente prospettato dalle difese, dovendosi ritenere che, all'occorrenza, informazioni sul loro utilizzo possano essere validamente fornite dai medici di base.

Ancora, l'invocata libertà di scelta presuppone una configurazione del diritto costituzionale alla salute che non trova riscontro nell'ordinamento. La tutela del diritto alla salute implica, infatti, l'erogazione del farmaco o del presidio diagnostico adeguato alle necessità del paziente, ma non attribuisce a questo o al suo medico il diritto di sceglierne la casa produttrice. Ciò riflette il diverso ruolo del medico nella scelta dei presìdi rispetto a quello svolto nella prescrizione dei farmaci, alla luce del fatto che i primi assolvono una funzione di controllo diagnostico di una patologia, mentre i secondi intervengono nel trattamento terapeutico, rispetto al quale assumono rilievo le caratteristiche del singolo paziente. Quanto sopra anche ammettendo che una corretta organizzazione della gara per l'acquisto di prodotti non possa limitarsi a prevedere il confronto concorrenziale tra imprese basato unicamente sul prezzo, ma debba anche tener conto di parametri qualitativi, sì che la selezione si svolga sul miglior rapporto prezzo-qualità.