Sentenze

Corte dei conti: il falso medico rifonde l'Asl

di Paola Ferrari

È bastata un'autocertificazione non adeguatamente controllata per attribuire a un falso medico per oltre dieci anni, precisamente dal 1998 al 2008, incarichi di consulenza come medico fiscale presso un'Asl lombarda. Non solo l'uomo non aveva conseguito la dichiarata laurea presso l'Università di Milano, ma neppure risultava iscritto all'Ordine dei medici.

Per questo la Corte dei conti della Lombardia (sentenza n. 280/2013, depositata il 20 novembre) ha condannato il falso medico a rimborsare all'Asl la somma di 113mila euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e di immagine, già depurata dalla quota di ritenute d'acconto subite e pagate all'Erario e ridotta di un terzo rispetto ai quasi 200mila euro chiesti dalla procura a causa della vistosa omissione da parte dell'Asl dei dovuti controlli.
In fondo non è andata poi tanto male al finto camice bianco che, a seguito del patteggiamento, ha subìto solo una condanna a un anno di reclusione e 600 euro di multa, con pena sospesa grazie alla condizionale

Il "professionista" si è difeso invocando la prescrizione del debito e l'assenza del danno dal momento che i datori di lavoro privati avevano rimborsato i costi all'Asl, mentre quelli pubblici se ne erano comunque avvantaggiati. Questioni di diritto tutt'altro che scontate in quanto basate sulla sottile distinzione tra danno erariale di competenza della Corte dei conti e di recupero dell'indebito di competenza del giudice ordinario. Seppure senza titolo, il "falso medico" aveva messo le proprie energie a favore dell'ente che le aveva utilizzate.

Tesi respinta dalla Corte che ha ritenuto sussistente il fatto dannoso, di cui all'art. 1, comma 2, legge 20/1994, in quanto attinente a una fattispecie complessa, costituita da condotta ed evento. L'evento danno non si è realizzato con la semplice erogazione dei corrispettivi versati dall'Asl al falso medico, ma è emerso solo quando sono divenute conoscibili la falsa autocertificazione e la conseguente indebita percezione del corrispettivo erogato per un'attività compiuta in assenza della prescritta qualificazione professionale.

Ciò ha comportato la violazione delle norme fondamentali di settore e la lesione dei precetti costituzionali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97 e 33, comma 5, Cost.) che legittimano anche l'attribuzione del danno da immagine valutato in 20mila euro.

Alla luce di tali osservazioni, nel caso di specie non rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile che i soggetti privati abbiano versato i corrispettivi delle visite effettuate e che lo svolgimento dell'attività non abbia dato luogo a censure in sede amministrativa. Tale ultima circostanza, infatti, avrebbe solo fornito l'ulteriore prova, eventuale ma non necessaria - essendo l'inidoneità presunta ex lege - dell'incapacità di un soggetto privo dei prescritti titoli accademici e professionali a svolgere correttamente l'attività medica.