Sentenze

Cassazione, filesharing: giusto licenziare chi scarica materiale hard in ufficio

di Manuela Perrone

Scaricare sul computer dell'ufficio programmi per la condivisione di file non costa il posto, ma scaricare ripetutamente materiale pornografico sì. La sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 27932/2013, depositata il 6 dicembre) è tornata a pochi giorni di distanza a occuparsi del caso del dipendente della Bristol Myers Squibb di Roma che aveva installato un noto programma di filesharing in violazione della policy aziendale e del codice di comportamento interno.

Il primo recesso era stato giudicato illegittimo in tutti e tre i gradi di giudizio, perché «sproporzionato» rispetto alla gravità della violazione commessa dal lavoratore (si veda la sentenza n. 26397/2013 commentata su Il Sole-24 Ore Sanità n. 44/2013). Ma l'azienda, il giorno stesso del reintegro a seguito della pronuncia del tribunale di Roma, aveva contestato molti altri addebiti al dipendente. Dalla perizia fatta eseguire sul suo pc aziendale, infatti, era emerso che il lavoratore aveva cancellato sistematicamente tutto il contenuto del disco fisso, installato vari programmi e scaricato da internet «innumerevoli files video, immagini, audio - di contenuto vario, anche pornografico - a soli scopi personali, utilizzando il pc per finalità extralavorative anche in orario lavorativo». Tutto violando le specifiche norme della policy aziendale.

Davanti a questa seconda ondata di censure, il tribunale e la Corte d'appello di Roma hanno fatto dietrofront e dichiarato la legittimità del secondo recesso intimato al dipendente. I due licenziamenti - hanno spiegato i giudici - pur riguardando entrambe le modalità di uso del pc dell'ufficio, si rifanno a condotte diverse, ciascuna con un'autonoma valenza disciplinare. Contro la decisione d'appello il lavoratore ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione, che però è stato respinto.

La Corte di secondo grado - osservano i Supremi Giudici - ha fornito una motivazione «analitica, coerente e priva di contraddizioni». Se il primo licenziamento si basava sul rilievo di mettere a repentaglio la sicurezza aziendale «con una contestazione generica», il secondo si fondava invece «sulla gravità delle violazioni, reiterate, massicce e continuative elencate nella contestazione, con particolare riguardo per l'utilizzazione del computer aziendale per scaricare materiale pornografico». Bristol Myers ha vinto. E il dipendente deve anche pagare le spese di giudizio.