Sentenze

Cassazione: come cambia la colpa medica. Dall'ufficio del Massimario un anno di sentenze sulla responsabilità

di Paola Ferrari

L'ufficio del Massimario della Corte di cassazione con la tradizionale raccolta annuale della giurisprudenza, affidata alla sapiente e magistrale opera di Marco Rossetti, traccia i contorni e il contenuto della responsabilità sanitaria.

Nel 2013 gli orientamenti in campo civile non hanno fatto registrare significativi mutamenti, salvo che nel caso del risarcimento della responsabilità da nascita indesiderata che aveva avuto, come punto di svolta, l'ormai famosa e dibattuta sentenza n. 16754/2012.

Il punto focale delle pronunce selezionate riguarda l'importanza della comunicazione analizzata sia dal punto di vista del passaggio di informazione tra gli operatori sanitari che tra questi e il paziente.

L'analisi si presenta estremamente importante, in quanto, sempre più spesso, nel suo percorso assistenziale il paziente transita da medici e strutture diverse. Basilare, in questo senso, risulta essere la sentenza n. 4029/2013 la quale ha stabilito che delle conseguenze dannose di un intervento chirurgico, eseguito in modo imperito, possono essere chiamati a rispondere non solo i sanitari che l'hanno eseguito, ma anche il medico curante del paziente, se questi ometta di informare i colleghi chirurghi del particolare tipo di cure cui era stato sottoposto il paziente, e dei peculiari effetti che tali cure avevano prodotto (nella specie, era accaduto che una cura contro l'infertilità eseguita dal medico di fiducia aveva provocato un ingrossamento delle ovaie della paziente, e aveva indotto altri sanitari a rimuoverle, con un intervento reputato non necessario).

Sul versante della comunicazione tra medico e paziente, va sempre più consolidandosi la struttura dell'obbligazione relativa al consenso informato. Tre sentenze hanno un valore essenziale per tracciarne i confini in relazione al contenuto dell'obbligo di informazione, al riparto della prova e all'assolvimento di tale onere, e alle conseguenze dell'omessa informazione.

In relazione al contenuto delle informazioni da fornire al paziente, fondamentale la sentenza n. 18334/2013, secondo la quale «il medico-chirurgo deve fornire al paziente tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico che intende eseguire», e soprattutto sul bilancio rischi/vantaggi dell'intervento stesso, tanto più in presenza di fattori di pericolo che sconsiglino l'intervento.

Non scrimina neppure il fatto che a ricevere l'informazione sia un persona altamente qualificata, come descritto nella sentenza n. 19220/2013 che pone «sul medico l'onere di provare di avere fornito al paziente un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che l'adempimento di tale obbligo possa venir meno per il solo fatto che il paziente sia persona altamente scolarizzata». Nella stessa decisione, tuttavia, la Corte ha aggiunto che il livello culturale del paziente può incidere sulle modalità dell'informazione, la quale deve essere sempre adeguata al suddetto livello culturale, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Quanto, infine, alle conseguenze della violazione dell'obbligo di informazione, fondamentale il contenuto della sentenza n. 11950/2013, conforme al precedente n. 2847, che ha ribadito il principio secondo il quale la violazione non costituisce di per sé un danno risarcibile. Il danno deve essere effettivo e può consistere sia in un danno alla salute che in un danno patrimoniale. L'onere risarcitorio si configura, però, solo se sia ragionevole ritenere che il paziente (su cui grava il relativo onere probatorio), se fosse stato correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti oppure se, a causa del deficit informativo, abbia subìto un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

Nulla di nuovo, invece, circa il riparto dell'onere della prova confermato dalla sentenza n. 4792, secondo la quale il paziente deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico.

Sempre in collegamento con il tema del consenso e dell'informazione, particolare la fattispecie descritta nella sentenza n. 1874 in tema di donazione di rene. Sostengono i giudici che, ai sensi della legge 458/1967, la donazione deve essere preceduta da un provvedimento giudiziale il quale accerti la sussistenza di una effettiva e libera volontà del donante. In presenza di tale provvedimento, ha statuito la sentenza, deve presumersi iuris tantum che la volontà del donante si sia correttamente formata e sia stata accertata dal giudice che ha autorizzato l'espianto, con la conseguenza che spetta a chi nega tale circostanza provare il contrario.

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