Sentenze

Errore medico: la statistica non fa il nesso causale

di Manuela Perrone

Il criterio di «elevata probabilità logica», sul quale si fonda il ragionamento sulla sussistenza del nesso causale tra l'errore del medico e il danno al paziente, non si può e non si deve esprimere in termini percentuali. Non indica una frequenza statistica, ma «un rapporto di conferma tra un'ipotesi e gli elementi che ne fondano l'attendibilità».

A ricordare la rotta che i giudici di merito devono seguire per verificare l'esistenza del nesso è la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n. 9695/2014, depositata il 27 febbraio), che ha annullato una pronuncia della Corte d'appello di Catania e rinviato gli atti al competente giudice civile (si trattava di ricorso della sola parte civile).

Il caso che ha originato la controversia riguardava un medico condannato in primo grado per aver eseguito in maniera inappropriata durante un parto la manovra di Kristeller (spinte sull'addome della paziente), causando il distacco della placenta e gravissime lesioni al bambino. Appurato che la manovra era stata effettuata nonostante non risultasse che la testa del bimbo avesse già impegnato il canale del parto, i giudici d'appello lo avevano comunque assolto. Il motivo? Esisteva uno 0,5% di possibilità che il distacco placentare fosse legato a cause naturali, anche se la partoriente non presentava alcun fattore di rischio. Quella percentuale, secondo la Corte di secondo grado, impediva di stabilire «con un grado di certezza» (ma solo con un elevato grado di probabilità logica) che, senza l'esercizio della pressione sull'addome da parte dell'imputato, il distacco di placenta non si sarebbe verificato. Dunque, per i giudici d'appello, non poteva affermarsi «al di là di ogni ragionevole dubbio» la responsabilità penale dell'imputato.

Per le parti civili, la nozione di nesso causale è stata usata in modo erroneo. E la Cassazione dà loro ragione. Richiamando la sentenza Franzese delle Sezioni Unite (n. 30328/2002), i Supremi Giudici sintetizzano le due condizioni necessarie per ritenere sussistente il legame tra comportamento ed evento dannoso: una spiegazione causale del danno sulla base di una legge statistica o universale di copertura sufficientemente valida e astrattamente applicabile al caso concreto; la verifica attraverso un giudizio di alta probabilità logica dell'attendibilità, in concreto, della spiegazione causale ipotizzata. Il giudizio di elevata probabilità logica, dunque, non definisce il nesso in sé e per sé ma il criterio con cui procedere all'accertamento probatorio.

La Corte di Catania è incorsa in un equivoco. Decisivo - spiega la Cassazione - non è il coefficiente percentuale di probabilità statistica desumibile dalla legge di copertura usata, ma il poter ragionevolmente confidare che quella legge trovi applicazione anche nella fattispecie oggetto di giudizio, data l'alta probabilità logica che siano da escludere fattori causali alternativi.

Nel caso esaminato, «null'altro o nulla di più poteva pretendersi, per giungere alla conferma, con elevato grado di credibilità razionale, dell'ipotesi causale prospettata nel capo d'imputazione, se non proprio quel giudizio di elevata probabilità logica che la Corte d'appello ha chiaramente espresso». E che doveva portare a confermare la responsabilità penale del medico. La grave inosservanza del protocollo con l'errata manovra era infatti l'unico antecedente accertato del danno. Il fatto che la letteratura scientifica dia conto di uno 0,5% di casi in cui il distacco avviene per cause naturali imprecisate - conclude la Cassazione - «non assume rilievo sul piano del ragionamento probatorio e, dunque, della elevata probabilità logica (la quale resterebbe tale anche se mancasse tale dato statistico)», trattandosi peraltro di un dato insignificante.

Fuori luogo anche il riferimento al principio dell'oltre il ragionevole dubbio, che «segna il limite del ragionamento probatorio, non il requisito di validità della legge scientifica di copertura». Invocarlo per determinare quest'ultima «significa confondere il piano processuale con quello sostanziale».