Sentenze

Tar Brescia: iscrizione possibile a medicina senza test per chi (italiano) viene dall'estero

Iscriversi a medicina ha una strada in più grazie al Tar Brescia. Ma per farlo è necessario, pur essendo italiani, essere iscritti a Università straniere che chiedano il trasferimento a sedi nazionali (ordinanza 20 marzo 2014 n. 1066).

Un iscritto in un ateneo della Repubblica Slovacca aveva chiesto a Brescia l'iscrizione attraverso trasferimento, con accesso a un anno successivo al primo di laurea in medicina. Brescia opponeva che il ragazzo non aveva superato le prove d'accesso previste dalla legge 264/1999. Il provvedimento del Tar, pur non essendo definitivo (è un'ordinanza in via di urgenza, che verrà riesaminata a ottobre) ordina il riesame della vicenda secondo principi innovativi. Il giudice infatti parte dal presupposto che mancano disposizioni specifiche sul trasferimento.

Richiama quindi norme del 1933 (articolo 147 Rd 1592) e del 1934 (articolo 12 Rd 1269), che subordinano il trasferimento solo alla prova della conoscenza della lingua italiana e all'accertamento dell'effettivo valore degli studi già compiuti: in base a ciò si determina l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica e l'anno di corso cui i richiedenti si possono iscrivere. La legge 264/1999 sul numero chiuso resta comunque applicabile, nella parte in cui stabilisce limiti: ad esempio, per alcuni corsi di laurea - fra cui medicina - ci può essere una soglia di posti disponibili.

Nel caso specifico, lo studente aveva chiesto il trasferimento per un posto vacante in anni successivi al primo, senza porre in discussone il "numero chiuso", e l'originalità della pronuncia del Tar Brescia sta nel ritenere non necessaria la prova di accesso (articolo 4 comma 1 legge 264/1999), in dissenso da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (10 aprile 2012 n. 2063) secondo il quale occorre il test d'ingresso anche per anni successivi al primo.

Il percorso individuato dal Tar impone quindi all'Università di provvedere, in fretta, ai seguenti adempimenti: 1) fissare criteri generali di ponderazione degli esami sostenuti all'estero e dei crediti formativi; 2) esaminare in concreto il percorso formativo del ricorrente; 3) non imporre test di ingresso o misure equivalenti a quelle del primo anno di corso; 4) se la valutazione dia esito favorevole, iscrivere lo studente all'anno di corso successivo a quello frequentato all'estero, a condizione che (nel rispetto del numero chiuso) vi siano posti residui in conseguenza di trasferimenti o abbandoni. L'ateneo può anche dotarsi di criteri di comparazione non discriminatori per stabilire una graduatoria di merito se le domande fossero superior ai posti. Rimangono quindi forti limitazioni, ma a Brescia viene superato il test d'ingresso.